Avamprogetto 2b
Consultazione 2019/43: Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna e la sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla navigazione marittima) e modifica della Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna · 16 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 7Fedlex · Progetto
Limitazione della responsabilità nella navigazione interna – 0.747.206 Conv. di Strasburgo
salvataggio e di chiunque delle cui azioni, negligenze o inadempienze egli o essi siano responsabili.
2. a) Se, conformemente all’articolo 6 paragrafo 1 lettera a) capoverso iv), il
limite di responsabilità per un battello di spinta che, al momento del danno, era accoppiato con barconi in convoglio spinto, è maggiorato, relativamente alle rivendicazioni derivate dall’evento, di 200 unità di conto per tonnellata di capacità di carico dei barconi spinti, il limite di responsabilità di ogni barcone è ridotto, per rivendicazioni derivate da questo stesso evento, di 200 unità di conto per ogni tonnellata di capacità di carico del barcone spinto.
b) Se, conformemente all’articolo 6 paragrafo 1 lettera a) capoverso v), il limite di responsabilità per un battello munito di mezzi di propulsione meccanica che, al momento del danno, garantisce la propulsione ad altri battelli accoppiati a quest’ultimo, è maggiorato, per le rivendicazioni derivanti dall’evento, di 200 unità di conto per tonnellata di capacità di carico o per metro cubo di stazzamento dei battelli accoppiati, l’importo di responsabilità per ogni battello accoppiato è ridotto, per le rivendicazioni derivanti dallo stesso evento, di 200 unità di conto per ogni tonnellata di capacità di carico o per ogni metro cubo di stazzamento del battello accoppiato.
3. Per i limiti di responsabilità calcolati secondo l’articolo 7 si applicano per analogia i paragrafi 1 e 2. Il paragrafo 2 va tuttavia applicato tenendo presente che la base di calcolo deve essere di 400 unità di conto e non di 200 unità di conto.
4. Il limite di responsabilità calcolato secondo l’articolo 8 si applica all’insieme delle rivendicazioni derivanti da uno stesso evento nei riguardi della persona o delle persone di cui all’articolo 1 paragrafo 2 lettera a), rispetto al battello menzionato nell’articolo 8 e di chiunque delle cui azioni, negligenze o inadempienze essa o esse siano responsabili.
Art. 11 Limitazione della responsabilità senza costituzione di un fondo
di limitazione
1. La limitazione della responsabilità può essere chiesta anche se non è stato costituito il fondo di limitazione di cui all’articolo 12. Tuttavia, uno Stato che è Parte alla Convenzione può stabilire nella propria legislazione nazionale che, qualora un’azione sia intentata dinanzi ai propri tribunali per ottenere il pagamento di una rivendicazione soggetta alla limitazione, una persona responsabile può invocare il diritto di limitare la propria responsabilità soltanto se è stato costituito un fondo di limitazione conformemente alle disposizioni della presente Convenzione o se è costituito nel momento in cui si fa valere il diritto di limitare la responsabilità.
2. Se la limitazione della responsabilità è fatta valere senza costituzione di un fondo di limitazione, le disposizioni dell’articolo 13 sono applicabili.