Avamprogetto 2b
Consultazione 2019/43: Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna e la sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla navigazione marittima) e modifica della Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna · 16 pagine
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2. Ai fini del presente articolo, «rivendicazioni per morte o lesioni corporali dei passeggeri di un battello» significa ogni rivendicazione presentata da una persona trasportata da tale battello o per conto di tale persona:
a) in base a un contratto di trasporto di passeggeri, o
b) che, con il consenso del trasportatore, accompagna un veicolo o animali vivi oggetto di un contratto di trasporto di merci.
Art. 9 Unità di conto
1. L’unità di conto di cui agli articoli 6-8 e 10 è il Diritto Speciale di Prelievo come definito dal Fondo monetario internazionale. Gli importi citati negli articoli 6-8 e 10 sono convertiti nella valuta nazionale dello Stato in cui la limitazione della responsabilità è richiesta; la conversione è effettuata secondo il valore di tale valuta alla data in cui il fondo è stato costituito, il pagamento è stato effettuato o la garanzia equivalente è stata fornita conformemente alla legislazione di tale Stato.
2. Il valore della valuta nazionale in termini di Diritti Speciali di Prelievo di uno Stato Parte alla presente Convenzione è calcolato con il metodo di valutazione applicato dal Fondo monetario internazionale, alla data in questione, per le sue operazioni e transazioni.
3. Gli Stati Parte alla presente Convenzione possono fissare, sulla base del metodo di calcolo di cui al paragrafo 1, l’equivalente degli importi citati dagli articoli 6-8 e 10 nella loro valuta nazionale in cifre arrotondate. Se, in seguito a un cambiamento del valore in Diritti Speciali di Prelievo della valuta nazionale, gli importi espressi in tale valuta differiscono di oltre il 10 per cento dal valore reale espresso in Diritti Speciali di Prelievo negli articoli 6-8 e 10, gli importi dovranno essere adeguati al valore reale. Gli Stati Parte alla presente Convenzione comunicano al depositario le somme espresse in valuta nazionale nonché ogni modifica di tali somme.
Art. 10 Cumulo di rivendicazioni
1. Impregiudicato il paragrafo 2, i limiti di responsabilità calcolati secondo l’articolo 6 si applicano all’insieme di tutte le rivendicazioni derivanti da uno stesso evento nei confronti:
a) della persona o delle persone di cui all’articolo 1 paragrafo 2 lettera a) e di chiunque delle cui azioni, negligenze o inadempienze essa o esse siano responsabili, o
b) del proprietario di un battello che presta servizi d’assistenza o di salvataggio a partire da questo battello e nei confronti dell’addetto al recupero o degli addetti al recupero che operano a partire da detto battello e di chiunque delle cui azioni, negligenze o inadempienze egli o essi siano responsabili, o
c) dell’addetto al recupero o degli addetti al recupero che non operano a partire da un battello di navigazione interna o da una nave marittima o operano unicamente a bordo del battello al quale sono prestati servizi d’assistenza e di