Avamprogetto 2b

Consultazione 2019/43: Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna e la sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla navigazione marittima) e modifica della Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna · 16 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 11Fedlex · Progetto

Limitazione della responsabilità nella navigazione interna – 0.747.206 Conv. di Strasburgo

b) sottoscrivendo con riserva la ratifica, l’accettazione o l’approvazione e in seguito procedendo alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione, oppure

c) aderendovi.

3. La ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione sono effettuate mediante il deposito di uno strumento formale a tale effetto presso il Segretario Generale della Commissione Centrale per la Navigazione sul Reno.

Art. 17 Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un anno dalla data in cui quattro Stati avranno depositato lo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione o, se posteriore, il giorno in cui la Convenzione di Strasburgo del 4 novembre 1988 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna (CLNI) non sarà più in vigore.

2. Per uno Stato che depositi uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dopo che i requisiti per l’entrata in vigore della presente Convenzione siano stati soddisfatti, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui tale Stato ha depositato il suo strumento. In deroga alla frase 1, la presente Convenzione entra in vigore per questo Stato il giorno dell’entrata in vigore della Convenzione stessa secondo il paragrafo 1 se lo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione è stato depositato almeno tre mesi prima dell’entrata in vigore della Convenzione secondo il paragrafo 1.

Art. 18 Riserve

1. Ogni Stato può, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione nonché, in ogni momento successivo, riservarsi il diritto di escludere l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione completamente o parzialmente:

a) alle rivendicazioni per danni dovuti al cambiamento della natura fisica, chimica o biologica dell’acqua;

b) alle rivendicazioni ai sensi dell’articolo 7 nella misura in cui tali rivendicazioni siano disciplinate da una Convenzione internazionale o una norma nazionale che esclude la limitazione della responsabilità o fissa limiti di responsabilità più alti di quelli previsti nella presente Convenzione;

c) alle rivendicazioni di cui all’articolo 2 paragrafo 1 lettere d) e e);

d) agli alleggi usati esclusivamente nei porti per il trasbordo.

2. Uno Stato che fa uso della possibilità prevista al paragrafo 1 lettera b) deve comunicare al depositario i limiti di responsabilità stabiliti o informarlo del fatto che non esistono tali limiti.

3. Le riserve formulate al momento della firma devono essere confermate al momento della ratifica, accettazione o approvazione.