Avamprogetto 2b

Consultazione 2019/43: Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna e la sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla navigazione marittima) e modifica della Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna · 16 pagine

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0.747.206 Navigazione

proprietario o dell’addetto al recupero, tale persona ha il diritto di avvalersi della limitazione di responsabilità prevista nella presente Convenzione.

4. Nella presente Convenzione, per «responsabilità del proprietario del battello» s’intende la responsabilità in una causa intentata contro il battello.

5. L’assicuratore che copre la responsabilità relativa alle rivendicazioni soggette a limitazione conformemente alla presente Convenzione ha diritto di avvalersi di quest’ultima nella stessa misura dell’assicurato.

6. Il fatto d’invocare la limitazione della responsabilità non costituisce un’ammissione di responsabilità.

Art. 2 Rivendicazioni soggette a limitazione

1. Fatti salvi gli articoli 3 e 4, le seguenti rivendicazioni, qualunque sia il fondamento della responsabilità, sono soggette alla limitazione di responsabilità:

a) rivendicazioni per morte, per lesioni corporali, per perdite o danni a qualsiasi bene (compresi i danni causati alle opere portuali, ai bacini, alle vie navigabili, alle chiuse, alle dighe, ai ponti e agli aiuti alla navigazione), che si verifichino a bordo o in relazione diretta con l’esercizio del battello o con operazioni di assistenza e di salvataggio e i conseguenti danni che ne derivino;

b) rivendicazioni per qualsiasi danno derivante da un ritardo nel trasporto del carico, dei passeggeri o dei loro bagagli;

c) rivendicazioni per altri danni derivanti dalla violazione di diritti diversi dai diritti contrattuali che si verifichino in relazione diretta con l’esercizio del battello o con operazioni di assistenza o di salvataggio;

d) rivendicazioni per aver recuperato, rimosso, distrutto o reso inoffensivo un battello affondato, naufragato, incagliato o abbandonato, compreso tutto quello che si trovi o sia stato a bordo;

e) rivendicazioni per aver rimosso, distrutto o reso inoffensivo il carico del battello;

f) rivendicazioni presentate da una persona diversa da quella responsabile per i provvedimenti presi al fine di prevenire o ridurre un danno per il quale la persona responsabile può limitare la propria responsabilità, conformemente alla presente Convenzione, e per i danni ulteriormente causati da tali provvedimenti.

2. Le rivendicazioni di cui al paragrafo 1 sono soggette alla limitazione di responsabilità anche se sono oggetto di un ricorso o indennizzo, in base a un contratto o altrimenti. Tuttavia le rivendicazioni presentate ai sensi del paragrafo 1 lettere d) e) e f) non sono soggette alla limitazione di responsabilità nella misura in cui siano connesse alla rimunerazione in applicazione di un contratto concluso con la persona responsabile.

Art. 3 Rivendicazioni escluse dalla limitazione

Le norme della presente Convenzione non si applicano a: