Avamprogetto 2b
Consultazione 2019/43: Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna e la sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla navigazione marittima) e modifica della Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna · 16 pagine
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Limitazione della responsabilità nella navigazione interna – 0.747.206 Conv. di Strasburgo
Art. 14 Conseguenze della costituzione di un fondo
1. Se è stato costituito un fondo in conformità all’articolo 12, a qualsiasi persona che possa presentare una rivendicazione nei confronti del fondo è precluso l’esercizio di ogni diritto relativo a tale rivendicazione nei confronti di ogni altro bene di una persona che ha costituito, o in nome della quale è stato costituito, tale fondo.
2. Dopo che è stato costituito un fondo conformemente all’articolo 12, qualsiasi battello o altro bene, appartenente a una persona a beneficio della quale il fondo è stato costituito, che sia stato sequestrato o pignorato entro la giurisdizione uno Stato Parte per una rivendicazione che possa essere presentata nei confronti del fondo, o ogni garanzia fornita, devono essere oggetto di revoca per ordine del tribunale o di un’altra autorità competente di tale Stato.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili soltanto se il reclamante può presentare una rivendicazione contro il fondo dinanzi al tribunale che amministra tale fondo e se il fondo è realmente disponibile e liberamente trasferibile in relazione a tale rivendicazione.
Capitolo IV Campo d’applicazione
Art. 15
1. La presente Convenzione si applica alla limitazione della responsabilità del proprietario di un battello o di un addetto al recupero qualora al momento dell’evento che ha dato luogo alle rivendicazioni:
a) il battello abbia navigato su una delle vie d’acqua comprese nella giurisdizione di uno Stato Parte alla Convenzione,
b) siano stati forniti servizi d’assistenza o di salvataggio lungo una delle suddette vie d’acqua a un battello trovatosi in pericolo, o al carico di tale battello, oppure
c) un battello affondato, naufragato, incagliato o abbandonato lungo una delle suddette vie d’acqua o il carico di un tale battello siano stati recuperati, rimossi, distrutti o resi inoffensivi.
La presente Convenzione si applica pure alla limitazione della responsabilità di un addetto al recupero che fornisce servizi d’assistenza da un battello di navigazione interna a una nave marittima in pericolo lungo una delle suddette vie d’acqua o al carico di una tale nave.
2. Ogni Stato Parte può al momento della firma, della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione o in qualsiasi momento successivo escludere, mediante una dichiarazione notificata al depositario, l’applicazione della presente Convenzione a una delle vie d’acqua menzionate al paragrafo 1 purché