Avamprogetto 2b
Consultazione 2019/43: Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna e la sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla navigazione marittima) e modifica della Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna · 16 pagine
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Limitazione della responsabilità nella navigazione interna – 0.747.206 Conv. di Strasburgo
ne hanno la priorità prevista da questa legislazione sulle rivendicazioni di cui al paragrafo 1 lettera b).
3. I limiti di responsabilità di cui al paragrafo 1 lettera d) si applicano pure a ogni addetto al recupero che fornisce servizi d’assistenza o di salvataggio a un battello e che non opera né a partire da un battello di navigazione interna né da un battello di navigazione marittima o a ogni addetto al recupero che opera unicamente a bordo del battello al quale fornisce servizi d’assistenza o di salvataggio.
Art. 7 Limiti di responsabilità per rivendicazioni relative a danni legati al
trasporto di merci pericolose
1. I limiti di responsabilità per un battello che trasporta merci pericolose nel caso di rivendicazioni relative a danni provocati direttamente o indirettamente dalla natura pericolosa di tali merci sono calcolati come segue:
a) per rivendicazioni relative a morte o lesioni corporali, il doppio del limite di responsabilità calcolato conformemente all’articolo 6 paragrafo 1 lettera a), ma almeno 10 milioni di unità di conto;
b) per tutte le altre rivendicazioni, il doppio del limite di responsabilità calcolato conformemente all’articolo 6 paragrafo 1 lettera b), ma almeno 10 milioni di unità di conto.
2. Qualora il limite di responsabilità calcolato conformemente al paragrafo 1 lettera
a) sia insufficiente a saldare interamente le rivendicazioni ivi previste, il limite di responsabilità calcolato conformemente al paragrafo 1 alla lettera b) può essere utilizzato per saldare la rimanenza non pagata delle rivendicazioni di cui al paragrafo 1 lettera a), laddove la rimanenza non pagata è parificata alle rivendicazioni di cui al paragrafo 1 lettera b).
Art. 8 Limiti applicabili alle rivendicazioni dei passeggeri
1. Nel caso delle rivendicazioni derivanti dalla morte o da lesioni corporali dei passeggeri di un battello e connesse a uno stesso evento, il limite di responsabilità è fissato a un importo di 100 000 unità di conto moltiplicato per
a) il numero di passeggeri che il battello è autorizzato a trasportare in base al certificato del battello oppure,
b) se il numero di passeggeri che il battello è autorizzato a trasportare non è prescritto, il numero di passeggeri effettivamente trasportati dal battello al momento dell’evento.
Il limite di responsabilità non può tuttavia essere inferiore a 2 milioni di unità di conto.