Avamprogetto 2b

Consultazione 2019/43: Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna e la sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla navigazione marittima) e modifica della Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna · 16 pagine

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Limitazione della responsabilità nella navigazione interna – 0.747.206 Conv. di Strasburgo

descritta al paragrafo 1 sono effettuate ogni cinque anni; la prima volta alla fine del quinto anno successivo a una verifica effettuata secondo il presente paragrafo.

Art. 21 Depositario

1. La presente Convenzione è depositata presso il Segretario Generale della Commissione Centrale per la Navigazione sul Reno; il Segretario Generale è il depositario della Convenzione.

2. Il depositario:

a) trasmette copie certificate e conformi della presente Convenzione a tutti i firmatari e a tutti gli altri Stati che aderiscono alla presente Convenzione;

b) informa tutti gli Stati che hanno firmato o aderito alla presente Convenzione in merito a:

i) ogni nuova firma, ogni deposito di uno strumento e ogni dichiarazione e riserva formulata e le relative date;

ii) la data dell’entrata in vigore della presente Convenzione;

iii) ogni denuncia della presente Convenzione e la data in cui ha effetto;

iv) la data di entrata in vigore di ogni emendamento secondo l’articolo 20 paragrafo 3;

v) ogni dichiarazione richiesta ai sensi di una qualsiasi delle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 22 Lingue

La presente Convenzione è fatta in un unico originale nelle lingue tedesca, inglese, francese e olandese, ogni testo facente egualmente fede.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 27 settembre 2012.