Avamprogetto 2b
Consultazione 2019/43: Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna e la sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla navigazione marittima) e modifica della Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna · 16 pagine
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Limitazione della responsabilità nella navigazione interna – 0.747.206 Conv. di Strasburgo
a) rivendicazioni relative a operazioni di assistenza e salvataggio, incluse, se del caso, rivendicazioni relative a rimunerazioni straordinarie a seguito di operazioni di salvataggio di un battello che per le sue caratteristiche o il suo carico rischiava di provocare danni all’ambiente;
b) rivendicazioni relative ai contributi per avaria comune;
c) rivendicazioni soggette a qualsiasi Convenzione internazionale o legislazione nazionale che regoli o vieti la limitazione di responsabilità per danni nucleari;
d) rivendicazioni contro il proprietario di un battello a propulsione nucleare per danni nucleari;
e) rivendicazioni di persone al servizio del proprietario del battello o dell’addetto al recupero i cui compiti siano connessi al servizio del battello o alle operazioni d’assistenza o di salvataggio, nonché alle rivendicazioni dei loro eredi, successori legittimi o altre persone aventi diritto a presentare tali rivendicazioni se, in base alla legge che regola il contratto d’impiego concluso tra il proprietario del battello o l’addetto al recupero e il personale di servizio, il proprietario del battello o l’addetto al recupero non ha il diritto di limitare la propria responsabilità relativamente a tali rivendicazioni o se, secondo tale legge, gli è permesso solo di limitare la propria responsabilità a un ammontare superiore a quello previsto nell’articolo 6 o, in caso di rivendicazioni ai sensi dell’articolo 7, superiore a quello calcolato secondo tale articolo.
Art. 4 Comportamento che preclude la limitazione
Una persona responsabile non ha il diritto di limitare la propria responsabilità se è provato che il danno risulta dalla sua azione o omissione personali, commesse nell’intento di causare un tale danno, o sconsideratamente e nella consapevolezza che ne sarebbe probabilmente derivato un tale danno.
Art. 5 Compensazione di rivendicazioni
Se una persona avente diritto di limitare la propria responsabilità secondo le norme della presente Convenzione vanta una rivendicazione nei confronti del reclamante risultante dallo stesso evento, le loro rispettive rivendicazioni si compensano e le disposizioni della presente Convenzione si applicano soltanto all’eventuale saldo.
Capitolo II Limiti di responsabilità
Art. 6 Limiti generali
1. I limiti di responsabilità per rivendicazioni diverse da quelle citate agli articoli 7 e 8, derivanti da uno stesso evento, sono calcolati come segue: