Avamprogetto 2b

Consultazione 2019/43: Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna e la sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla navigazione marittima) e modifica della Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna · 16 pagine

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4. Ogni Stato che abbia formulato una riserva alla presente Convenzione può ritirarla in ogni momento mediante una notifica indirizzata al depositario. Il ritiro ha effetto alla data in cui la notifica è ricevuta o a una data successiva specificata nella notifica.

5. Non sono ammesse altre riserve non specificate nella presente Convenzione.

Art. 19 Denuncia

1. La presente Convenzione può essere denunciata da uno Stato Parte alla Convenzione mediante notifica indirizzata al depositario in qualsiasi momento, dopo un anno dalla data in cui la Convenzione è entrata in vigore per tale Parte.

2. Senza pregiudizio per l’articolo 20 paragrafo 3 la denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dopo la data in cui la notifica è ricevuta o allo scadere di qualsiasi periodo più lungo che potrebbe essere specificato nella notifica.

Art. 20 Procedura semplificata per la revisione dei limiti di responsabilità

1. Il depositario verifica ogni cinque anni gli importi fissati agli articoli 6-8 e 10; la prima verifica è prevista per il 31 dicembre 2017. Per la verifica si applica un coefficiente per l’inflazione corrispondente al tasso cumulativo di inflazione a partire dalla notifica, avvenuta conformemente al paragrafo 2, dei risultati della precedente verifica che ha portato a una modifica dei limiti di responsabilità o, la prima volta, al tasso cumulativo di inflazione dalla data dell’entrata in vigore della Convenzione. Il tasso di inflazione da utilizzare per la determinazione di questo coefficiente è il valore medio ponderato dei tassi annui di aumento o diminuzione degli indici dei prezzi al consumo degli Stati le cui valute costituiscono il Diritto Speciale di Prelievo di cui all’articolo 9 paragrafo 1.

2. Se dalla verifica di cui al paragrafo 1 emerge un coefficiente per l’inflazione superiore al 10 per cento, il depositario notifica agli Stati Parte i limiti di responsabilità modificati in base a questo coefficiente. L’emendamento è ritenuto accettato allo scadere del termine di un anno dalla data della notifica a meno che, entro questo termine, un terzo degli Stati Parte non abbia notificato al depositario il rifiuto di tale emendamento.

3. Un emendamento reputato accettato conformemente al paragrafo 2 entra in vigore, nove mesi dopo l’accettazione, per ogni Stato che in quel momento è Parte alla presente Convenzione, a meno che esso non denunci la presente Convenzione, conformemente all’articolo 19 paragrafo 1, almeno tre mesi prima dell’entrata in vigore di tale emendamento. Tale denuncia ha effetto al momento in cui detto emendamento entra in vigore. L’emendamento vincola ogni Stato che diventa Parte alla presente Convenzione dopo l’accettazione dell’emendamento.

4. Senza pregiudizio per il paragrafo 1 la procedura descritta al paragrafo 2 è applicabile in ogni momento su richiesta di un terzo degli Stati Parte se il coefficiente per l’inflazione di cui al paragrafo 1, dalla data della precedente verifica o, nel caso in cui non fosse ancora stata effettuata alcuna verifica, dall’entrata in vigore della Convenzione, ha superato il 5 per cento. Ulteriori verifiche secondo la procedura