Avamprogetto 2b

Consultazione 2019/43: Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna e la sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla navigazione marittima) e modifica della Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna · 16 pagine

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0.747.206 Navigazione

a) sia situata sul territorio di tale Stato e

b) non elencata nell’allegato I dell’Accordo europeo sulle grandi vie navigabili interne di importanza internazionale (AGN).

La via navigabile esclusa deve essere indicata in maniera chiara e univoca nella dichiarazione.

3. Al momento della firma, della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione ogni Stato Parte può escludere, mediante una dichiarazione notificata al depositario, dall’applicazione della presente Convenzione per al massimo otto anni dopo la sua entrata in vigore le piccole imbarcazioni utilizzate esclusivamente nel traffico nazionale. Una piccola imbarcazione di cui alla frase 1 è un battello il cui scafo, senza timone e bompresso, non supera i 20 metri di lunghezza; fanno eccezione:

a) i traghetti;

b) i barconi spinti;

c) i battelli che possono trainare, spingere o guidare dopo esservi stati accoppiati altri battelli che non rientrano tra le piccole imbarcazioni, oppure

d) i battelli autorizzati a trasportare più di 12 passeggeri.

4. L’esclusione ha effetto dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi seguenti il ricevimento della notifica della dichiarazione di cui al paragrafo 2 o, se in quel momento la presente Convenzione non è ancora entrata in vigore, con la sua entrata in vigore. Se il battello al momento dell’evento che ha dato luogo alle rivendicazioni stava navigando su una via navigabile interessata dall’esclusione, non si applica la presente Convenzione. La frase 2 non si applica se il momento dell’evento è precedente a quello in cui entra in vigore l'esclusione.

5. Uno Stato che ha fatto una dichiarazione in virtù del paragrafo 2 può ritirarla in qualsiasi momento mediante una dichiarazione di ritiro notificata al depositario. Il ritiro ha effetto tre mesi dopo la notifica della dichiarazione di ritiro o in una data successiva specificata nella dichiarazione. Il ritiro non ha effetto sulla limitazione di responsabilità per rivendicazioni legate a eventi accaduti prima che esso diventasse efficace.

Capitolo V Disposizioni finali

Art. 16 Firma, ratifica e adesione

1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati dal 27 settembre 2012 al 26 settembre 2014 presso la sede della Commissione centrale per la navigazione sul Reno a Strasburgo.

2. Ogni Stato può esprimere il proprio accordo a essere vincolato da questa Convenzione:

a) sottoscrivendo senza alcuna riserva la ratifica, l’accettazione o l’approvazione