Avamprogetto 2b

Consultazione 2019/43: Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna e la sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla navigazione marittima) e modifica della Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna · 16 pagine

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Capitolo III Il fondo di limitazione

Art. 12 Costituzione del fondo

1. Ogni persona la cui responsabilità è messa in causa può costituire uno o più fondi presso il tribunale o un’altra autorità competente in qualsiasi Stato Parte in cui è stata promossa un’azione relativa a una rivendicazione soggetta a limitazione, o, se nessuna azione è promossa, presso il tribunale competente o un’altra autorità competente in qualsiasi Stato Parte in cui un’azione può essere promossa per una rivendicazione soggetta a limitazione. L’ammontare del fondo o dei fondi è determinato dal limite di responsabilità calcolato secondo le disposizioni degli articoli 6-8 e 10 applicabili alle rivendicazioni di cui la persona che costituisce il fondo possa essere responsabile; a questo limite di responsabilità si aggiungono i relativi interessi maturati a partire dalla data dell’evento che ha dato luogo alla responsabilità fino alla data della costituzione del fondo. Ogni fondo così costituito è disponibile solo per il pagamento delle rivendicazioni per le quali può essere fatta valere la limitazione della responsabilità.

2. Si può costituire un fondo con il deposito della somma o fornendo una garanzia accettabile ai sensi della legislazione dello Stato Parte ove è costituito il fondo e considerata adeguata dal Tribunale o da un’altra autorità competente.

3. Un fondo costituito da una delle persone di cui all’articolo 10 paragrafo 1 lettere a), b) o c) o paragrafo 4 o dal suo assicuratore è ritenuto costituito da tutte le persone di cui al paragrafo 1 lettere a), b) o c), o al paragrafo 4 dell’articolo 10.

Art. 13 Ripartizione del fondo

1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6 paragrafi 1 e 2 nonché degli articoli 7, 8 e 10 il fondo è ripartito tra i reclamanti in proporzione all’importo delle loro rivendicazioni riconosciute nei confronti del fondo.

2. Se, prima della ripartizione del fondo, la persona responsabile, o il suo assicuratore, ha pagato una rivendicazione nei confronti del fondo, tale persona acquista per surrogazione, e per l’importo che essa ha pagato, i diritti di cui la persona così risarcita avrebbe goduto ai sensi della presente Convenzione.

3. Il diritto di surrogazione di cui al paragrafo 2 può anche essere esercitato da persone diverse da quelle ivi menzionate rispetto a qualsiasi importo di risarcimento che possano aver pagato, ma solo nella misura in cui tale surrogazione sia permessa ai sensi della legislazione nazionale applicabile.

4. Qualora la persona responsabile o qualsiasi altra persona stabilisca che potrebbe essere costretta a pagare, in una data successiva, un tale importo di risarcimento per il quale tale persona avrebbe goduto di un diritto di surrogazione in applicazione dei paragrafi 2 e 3, se il risarcimento fosse stato pagato prima della ripartizione del fondo, il tribunale o un’altra autorità competente dello Stato ove il fondo è costituito può ordinare che una somma sufficiente sia provvisoriamente accantonata per permettere a tale persona di far valere le sue rivendicazioni nei confronti del fondo in una data successiva.