Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/43: Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna e la sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla navigazione marittima) e modifica della Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna · 12 pagine

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Art. 13 Obblighi del vettore, del noleggiatore e del destinatario del carico nonché dell’esercente di impianti di trasbordo e di centri di ritiro

L’aggiornamento dell’articolo 13 non concerne il divieto di rilascio di rifiuti di bordo allo stato gassoso, ma riguarda una modifica di carattere meramente redazionale.

Annesso 2

L’articolo 5.02 disciplina gli obblighi degli Stati parte. Lo Stato deve agevolare o sostenere lo sviluppo delle infrastrutture necessarie, che in linea di principio non vengono create dallo Stato, ma da privati. A tale scopo sono necessari tempo e denaro. Per gli attori economici è pertanto importante sapere quando entrano in vigore i divieti per poter mettere a punto un buon business case. Conformemente al principio di causalità soggiacente alla Convenzione, i costi del degassaggio vengono attribuiti al noleggiatore. In questo modo chi provoca le spese finanzia, in ultima istanza, anche la costruzione e l’esercizio delle stazioni di degassaggio.

L’articolo 6.01 impone al conduttore un divieto diretto. Ora gli viene proibito di rilasciare vapori, fatto salvo lo spurgo espressamente consentito conformemente alla Convenzione. In questo caso l’autorità competente deve essere informata dell’operazione di spurgo. Un’ulteriore eccezione è rappresentata da lavori di manutenzione imprevisti all’imbarcazione in un luogo nel quale non siano disponibili centri di ritiro.

L’articolo 6.03 è ampliato di due paragrafi (par. 7 e 8) allo scopo di alleggerire gli oneri amministrativi a carico dei battellieri del Reno. Si tratta concretamente di eccezioni concernenti l’emissione e la conservazione del certificato di scarico nonché la disposizione secondo cui il viaggio può proseguire solo se il conduttore ha confermato, con l’apposizione della propria firma in calce al certificato di scarico, che il carico restante e i residui del trasbordo sono stati integralmente ripresi dal centro di ritiro. Queste eccezioni non pregiudicano la finalità della Convenzione.

Al paragrafo 2, inoltre, si rimanda in relazione con il degassaggio alle norme di degassaggio dell’appendice IIIa. Prima di proseguire il viaggio, il conduttore deve confermare per iscritto nel certificato di scarico che le cisterne sono state degassate o che gli è stato assegnato un centro di ritiro per il degassaggio.

L’articolo 7.05 completa la normativa vigente con le disposizioni relative al degassaggio. Il paragrafo 2a stabilisce che il noleggiatore è tenuto a indicare al vettore dell’imbarcazione un centro di ritiro.

L’articolo 7.06 paragrafo 2 impone al noleggiatore l’obbligo di sostenere le spese dello scarico dei resti, alle quali vanno sommate anche le spese di attesa e della deviazione necessaria per tale operazione. Ai sensi del paragrafo 3 sono invece a carico del vettore le spese per il degassaggio delle cisterne non conforme alle norme prescritte.

Gli articoli 11.01 e 11.02 sanciscono le disposizioni transitorie relative al degassaggio e le deroghe che possono essere concordate dagli Stati parte. Per agevolare l’attuazione, la Convenzione prevede scadenze transitorie diverse per i vari vapori provenienti da determinate merci. Poiché nel territorio di applicazione del trattato al momento non sono disponibili sufficienti opzioni per il deposito dei vapori, gli Stati parte possono concordare deroghe in conformità con l’articolo 11.02. Il settore ha bisogno di un’offerta capillare di strutture di degassaggio e gli Stati parte devono essere in condizioni di reagire alle lacune dell’offerta. In caso contrario il settore della navigazione interna sarà costretto ad agire nell’illegalità, considerato che il degassaggio del carico restante deve essere eseguito.

Ai sensi dell’articolo 19 paragrafo 4 gli emendamenti alla presente Convenzione sono sottoposti alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione degli Stati parte. Entrano in vigore il primo giorno del sesto mese a decorrere dal deposito dell’ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione presso il depositario. L’articolo 21 paragrafo 1 designa come depositario il segretario generale della Commissione centrale per la navigazione del Reno.

9 Ripercussioni

9.1 Ripercussioni per la Confederazione

9.1.1 Ripercussioni finanziarie

L’accettazione del presente progetto non ha ripercussioni finanziarie per la Confederazione.

9.1.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale

L’accettazione del presente progetto non ha ripercussioni a livello di effettivo del personale per la Confederazione.

9.1.3 Altre ripercussioni

In conformità con la disposizione di cui alla Parte B della CDNI (art. 5.01), lo Stato deve agevolare o sostenere lo sviluppo delle infrastrutture necessarie, che in linea di principio non vengono create dallo Stato, ma da privati. A tale scopo sono necessari tempo e denaro. Per gli attori economici è pertanto importante sapere quando entrano in vigore le nuove norme.