Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/43: Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna e la sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla navigazione marittima) e modifica della Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna · 12 pagine

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7.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta

Il divieto di spurgo e lo smaltimento corretto del carico restante allo stato gassoso è un’integrazione opportuna della CDNI. In questo modo sarà possibile garantire un’attuazione uniforme di elevati standard ambientali sul Reno. Il divieto di degassaggio è introdotto a tappe per consentire lo sviluppo dell’infrastruttura necessaria e di adeguate soluzioni logistiche, come i trasporti esclusivi o compatibili. Le autorità portuali dei Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna e Argovia avranno così tempo a sufficienza per dare attuazione all’integrazione della Convenzione.

La CDNI è stata approvata da sei Paesi (Lussemburgo, Svizzera, Paesi Bassi, Belgio, Germania e Francia) ed è valida su tutto il Reno e sull’insieme delle vie navigabili interne in Germania, nei Paesi Bassi e in Belgio, oltre che sulla Mosella in Lussemburgo e in Francia. Questo bacino idrografico ingloba più dell’80 per cento della navigazione interna europea. Con l’inserimento nel trattato del divieto di rilasciare sostanze organiche volatili e nocive per l’ambiente è possibile coprire con un emendamento relativamente modesto la maggior parte della navigazione interna transfrontaliera in Europa.

Il divieto dello spurgo è una novità per la Svizzera. Nelle vie navigabili svizzere è vietato il trasporto di merci pericolose, pertanto non esiste nel nostro Paese un divieto di questo tipo per la navigazione interna. Invece lungo il Reno, fiume transfrontaliero, circolano imbarcazioni con carichi che possono rilasciare gas climalteranti. Le navi interessate non hanno altra alternativa se non rilasciare nell’ambiente le sostanze gassose nocive. Il divieto internazionale e la creazione di strutture per lo smaltimento offrono un importante contributo alla tutela ambientale.

8 Commento ai singoli articoli

I commenti seguenti si limitano alle principali integrazioni contenutistiche alla Convenzione vigente. I commenti sul suo contenuto possono essere consultati nel messaggio del 17 marzo 1997 relativo alla Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna.16

Art. 1 Definizioni

Alla lettera f, che definisce i rifiuti provenienti dal carico, è stato necessario ampliare la definizione con il termine «vapori».

È stata introdotta la lettera ff che definisce il termine «vapori» come «composti gassosi che evaporano da carichi liquidi (residui gassosi di un carico liquido)».

Alla lettera j sono definiti «centri di ritiro» installazioni autorizzate dalle autorità competenti a ritirare ora anche i vapori.

Conformemente alla nuova lettera nn l’«esercente del centro di ritiro» è una persona che gestisce professionalmente un centro di ritiro.

Il «rilascio di vapori» è definito alla lettera o come qualsiasi emissione di vapori da una cisterna chiusa che non avvenga contestualmente all’allentamento della cisterna per l’apertura dei boccaporti e per l’esecuzione di misurazioni della concentrazione di vapori né contestualmente all’attivazione delle valvole di sicurezza.

Art. 3 Divieto di introduzione, di immissione e di rilascio

L’articolo 3 stabilisce l’obbligo fondamentale degli Stati di contrastare l’inquinamento del Reno. Il divieto di cui al paragrafo 1 è ampliato aggiungendo che è fatto divieto di rilasciare vapori nell’atmosfera sulle vie navigabili di cui all’Annesso 1. Con questa modifica l’area esposta a inquinamento non è più limitata solo alle acque del Reno ma viene ampliata per includere anche l’atmosfera.

Art. 8 Finanziamento dello scarico di resti, del lavaggio, del degassaggio nonché del ritiro e dell’eliminazione di rifiuti

provenienti dal carico

L’articolo 8 disciplina la responsabilità dei costi per le prestazioni di cui al titolo, che è stato anch’esso completato con l’espressione «del degassaggio».

L’articolo 8 è ampliato con l’aggiunta del paragrafo 1a che, in base al principio generale della CDNI, stabilisce che il noleggiatore si fa carico dei costi derivanti dal degassaggio dell’imbarcazione conformemente alla Parte B delle disposizioni d’esecuzione.

Il paragrafo 2 disciplina l’obbligo del vettore ad assumersi i costi se per il carico precedentemente trasportato il lavaggio o il degassaggio sono stati effettuati secondo le regole ma l’imbarcazione non è stata scaricata secondo le vigenti norme in materia. Ora si stabilisce che se l’imbarcazione non è stata adeguatamente scaricata secondo le vigenti norme anche in caso di residui gassosi, è il vettore a rispondere dei costi per il degassaggio.

Art. 11 Dovere generale di diligenza

Il dovere generale di diligenza include la diligenza richiesta dalle circostanze al fine di prevenire l’inquinamento della via navigabile. Nella nuova Convenzione l’obbligo di diligenza contempla anche la prevenzione dell’inquinamento dell’atmosfera.

Art. 12 Obblighi e diritti del conduttore

Il paragrafo 2 stabilisce l’obbligo del conduttore di osservare il divieto di immettere o introdurre dall’imbarcazione rifiuti di bordo e parti di carico nella via navigabile. Come nel caso delle altre modifiche, anche questo paragrafo è stato integrato con il divieto di rilasciare sostanze nell’atmosfera.

16 FF 1997 III 325