Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/43: Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna e la sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla navigazione marittima) e modifica della Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna · 12 pagine
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Avamprogetto
e rapporto esplicativo sulla Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla
limitazione della responsabilità nella navigazione interna e la sua tra-
sposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla navigazione
marittima) e sulla modifica della Convenzione sulla raccolta, il deposi-
to e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione
interna
Compendio
La Convenzione di Strasburgo del 4 novembre 19881 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna (CLNI 1988)
deve essere sostituita a causa delle sue disposizioni restrittive in materia di limiti di responsabilità. Grazie a vari canali di colle-
gamento, la navigazione interna internazionale non si limita al Reno ma consente la navigazione commerciale fino al Mar Nero. Per ragioni di politica economica vi è un forte interesse a stabilire un regime uniforme di responsabilità su tutte le vie navigabili d’Europa. La Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna (CDNI), approvata dall’Assemblea federale il 19 dicembre 19972, presenta una lacuna, da colmare con un’integrazione del trattato. Ora la Convenzione deve contemplare anche il degassaggio per introdurre disposizioni ambientali più severe nella navigazione interna.
Convenzione di Strasburgo del 4 novembre 1988 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna
Situazione iniziale
La CLNI 1988, ratificata dalla Svizzera, ha validità per quattro Stati. A livello territoriale, il suo campo di applicazione è sostanzialmente limitato ai trasporti sul Reno e sulla Mosella. Per rendere il regime uniforme di responsabilità della CLNI più allettante per un gruppo più ampio di Stati, il 27 settembre 2012 è stata adottata una revisione della Convenzione: la Convenzione di Strasburgo del 27 settembre 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna (CLNI 2012). La nuova Convenzione sostituirà quella del 1988
Contenuto del progetto
L’adesione alla CLNI 2012 presuppone una modifica della legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera, che all’articolo 126 capoverso 2 rimanda alla CLNI 1988 come base per la limitazione della responsabilità, oggetto del presente progetto.
L’aumento dei limiti di responsabilità è pensato per tenere conto del rincaro degli ultimi 30 anni. Questo provvedimento va soprattutto incontro agli interessi delle persone lese e incrementa inoltre il grado di accettazione per gli Stati che non prevedono limitazioni della responsabilità a livello interno.
Come già la Convenzione del 1988, anche la CLNI 2012 si basa sul modello in materia di diritto marittimo, la Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di rivendicazioni marittime3, entrata in vigore per la Svizzera il 1° aprile 1988. Anche in questa Convenzione, i limiti di responsabilità sono stati incrementati dal Comitato giuridico dell’Organizzazione marittima internazionale con risoluzione del 19 aprile 2012.
Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna
Situazione iniziale
La CDNI, entrata in vigore per la Svizzera il 1° novembre 2009, stabilisce un sistema di smaltimento dei rifiuti che prevede il versamento preventivo di una tassa di eliminazione alla stazione di rifornimento di gasolio o contestualmente alla riscossione delle tasse d’attracco in porto. L’allestimento di centri di ritiro dove vengono ritirati gratuitamente i rifiuti della navigazione interna è uno strumento di contrasto all’inquinamento del Reno. Prima dell’entrata in vigore della CDNI l’infrastruttura per la rimozione dei rifiuti nella navigazione interna era soggetta solo a una regolamentazione frammentaria. Questo stato di fatto aveva dato adito a una situazione incontrollata e insoddisfacente, per cui non era possibile garantire una raccolta coordinata e completa dei rifiuti che si svolgesse in modo efficiente dal punto di vista dei costi e conforme al principio di causalità. L’accresciuta consapevolezza ambientale ha spinto la Conferenza delle Parti contraenti a includere nell’ambito di applicazione della CDNI anche gli inquinanti volatili rilasciati durante il degassaggio delle imbarcazioni per la navigazione interna.
Contenuto del progetto
Il progetto contiene la proposta di approvazione di una modifica della CDNI volta a vietare ogni degassaggio che non sia effettuato in un centro di ritiro ufficiale. Questo divieto richiede l’adeguamento di diversi punti della Convenzione.
Oltre al divieto generale di degassaggio, sono state accolte disposizioni che attribuiscono al noleggiatore l’onere dei costi del degassaggio. Quest’obbligo segue, come le restanti disposizioni della CDNI, il principio della causalità.