Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/43: Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna e la sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla navigazione marittima) e modifica della Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna · 12 pagine
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Art. 16 Firma, ratifica e adesione
Conformemente all’articolo 16 paragrafo 2 lettera c, l’accettazione del carattere vincolante della Convenzione può essere espressa, tra le altre modalità, per adesione. Dal momento che la Svizzera non ha sottoscritto il documento finale a causa di una procura mancante del Consiglio federale, l’accordo è espresso per adesione.
Art. 17 Entrata in vigore
Secondo il paragrafo 1 la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un anno dalla data in cui quattro Stati avranno depositato lo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione o il giorno in cui la CLNI 1988 non sarà più in vigore. Delle due date è determinante quella posteriore. In sostanza questa disposizione implica che entrambi i requisiti – la ratifica della CLNI 2012 da parte di quattro Stati e l’estinzione della CLNI 1988 – devono essere soddisfatti. La norma mira a garantire che la CLNI 2012 non sia efficace in parallelo alla CLNI 1988, ma che sia in vigore un solo regime di limitazione della responsabilità. Poiché finora solo la Serbia e il Lussemburgo hanno ratificato la CLNI 2012, le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono ancora realizzate.
In virtù del fatto che alla Conferenza diplomatica di Strasburgo per l’accettazione della CLNI 2012 non era chiaro quando la Convenzione precedente sarebbe divenuta inefficace, i quattro Stati Parte della CLNI 1988 (Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svizzera) hanno dichiarato per iscritto, durante la Conferenza, che la CLNI 1988 perderà validità il giorno in cui la sua denuncia da parte di tre dei quattro Stati contraenti diventerà efficace.
Il paragrafo 2 stabilisce il momento in cui la CLNI 2012 entra in vigore per quegli Stati che la ratificano dopo che i requisiti di cui al paragrafo 1 sono stati soddisfatti. Per gli Stati che la ratificano o che vi aderiscono dopo l’entrata in vigore ai sensi del diritto internazionale, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui è stato depositato l’apposito strumento. Se lo strumento è stato depositato tre o più mesi prima della sua entrata in vigore ai sensi del paragrafo 1, la Convenzione entra in vigore il giorno stesso della sua entrata in vigore secondo il paragrafo 1.
Art. 18 Riserve
Diversamente da quanto disposto dall’articolo 18 della CLNI 1988, gli Stati Parte possono formulare riserve in qualsiasi momento.
Al paragrafo 1 è stata soppressa la riserva per l’esclusione delle rivendicazioni relative alla navigazione con battelli sportivi e da diporto. Conformemente alla definizione di battelli di cui all’articolo 1 paragrafo b, questo tipo di imbarcazioni non rientra più nel campo di applicazione della Convenzione.
Il Consiglio federale è favorevole a dichiarare applicabili le riserve di cui all’articolo 18 paragrafo 1 lettere a e d. Per motivi di politica ambientale, l’inquinamento dell’acqua (lett. a) deve continuare a essere soggetto a una responsabilità illimitata (legge federale sulla protezione delle acque11). La limitazione di responsabilità per danni causati dalle merci pericolose durante il loro trasporto è ora disciplinata all’articolo 7 con un importo di responsabilità minimo di 10 milioni DSP. Il Consiglio federale è del parere che in questo modo sia garantita una sufficiente protezione del reclamante per danni materiali e personali. È invece opportuna una riserva sulla limitazione della responsabilità per le rivendicazioni di cui all’articolo 2 paragrafo 1 lettere d ed e. L’esperienza insegna che la rimozione di un relitto e il recupero del carico di una nave sono associati a costi elevati. Ai fini di una protezione completa del reclamante è qui opportuno esprimere una riserva, visto che è altrimenti la collettività a doversi accollare i danni non coperti. Gli alleggi ai sensi della lettera d non hanno nessuna parte nei porti svizzeri, per tale motivo non viene formulata qui nessuna riserva. Inoltre, dal momento che non sono dotati di motore, gli alleggi sono associati a un rischio relativamente basso, motivo per cui non è opportuno metterli in condizione di svantaggio.
Art. 19 Denuncia
Secondo il paragrafo 2 la denuncia ha effetto dopo un periodo di sei mesi dalla sua notifica. Diversamente da quanto disposto dall’articolo 19 paragrafo 2 della CLNI 1988 non è più necessario attendere il decorso di un anno. Il termine dei sei mesi non è tuttavia valido se la denuncia è dichiarata in occasione di una procedura di revisione semplificata, nel qual caso è applicato il termine stabilito all’articolo 20 paragrafo 3 della CLNI 1988.
Art. 20 Procedura semplificata per la revisione dei limiti di responsabilità
Essendo necessaria una certa flessibilità, in particolare per evitare procedure di revisione parlamentari a seguito dell’inflazione, è stato modificato l’articolo 20 della CLNI 1988. La modifica è stata modellata sull’articolo 24 della Convenzione del 28 maggio 199912 per l’unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale (Convenzione di Montreal). Per l’avvio di una procedura di revisione non è più necessaria la domanda di uno Stato parte. Per iniziarla, il Segretario Generale della CCNR verifica a cadenza quinquennale e alla luce del tasso di inflazione se, e in quale misura, è cambiato il valore dei limiti di responsabilità. Se è diminuito di oltre il 10 per cento, secondo il paragrafo 2 il Segretario Generale deve comunicare agli Stati Parte alla Convenzione il nuovo valore dei limiti di responsabilità, calcolato sulla base del coefficiente per l’inflazione. La stessa procedura si applica ai sensi del paragrafo 4, secondo il quale il Segretario Generale procede a effettuare una revisione su richiesta di un terzo degli Stati Parte se il coefficiente per l’inflazione di cui al paragrafo 1, dalla data della precedente verifica o, nel caso in cui non fosse stata effettuata ancora alcuna verifica, dall’entrata in vigore della Convenzione, abbia superato il 5 per cento.
Secondo il paragrafo 2 l’importo modificato dal Segretario Generale e comunicato agli Stati Parte è da ritenersi accettato allo scadere del termine di un anno dalla data della notifica a meno che, entro questo termine, un terzo degli Stati Parti non abbia notificato il rifiuto di tale emendamento.
Secondo il paragrafo 3 un emendamento accettato conformemente al paragrafo 2 entra in vigore dopo un termine di nove mesi dalla sua accettazione. Sono vincolati dalla revisione tutti gli Stati che alla data di un’eventuale accettazione sono Parti alla Convenzione o che lo diventano in seguito. Un’eccezione è prevista per gli Stati che denunciano la Convenzione almeno tre mesi prima dell’entrata in vigore dell’emendamento. In questo caso la denuncia ha effetto al momento in cui detto emendamento entra in vigore.
11RS 814.20