Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/43: Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna e la sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla navigazione marittima) e modifica della Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna · 12 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo

Le imprese che desiderano allestire un proprio centro di ritiro per i gas hanno bisogno, per il suo utilizzo, di un’autorizzazione delle competenti autorità (locali). La decisione di concedere anche ad altri l’utilizzo di questa struttura spetta all’impresa proprietaria del centro di ritiro. Nella prassi odierna alcune aziende dispongono di proprie strutture che però, di solito, non possono essere usate da terzi.

Allo stato attuale, grazie all’iniziativa privata, in molti porti sono già pronti o in costruzione vari centri di ritiro. Al momento ancora non esistono in Svizzera centri di ritiro per rifiuti gassosi.

9.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Secondo l’articolo 58 capoverso 1 della legge federale sulla navigazione interna17, l’esecuzione della medesima, delle convenzioni internazionali e delle prescrizioni esecutive è delegata ai Cantoni nella misura in cui essa non è affidata alla Confederazione. I costi derivanti dall’esecuzione cantonale di leggi federali devono essere, secondo la giurisprudenza e la prassi, sostenuti dai Cantoni.

Secondo l’articolo 5.02 della Convenzione lo Stato deve agevolare o sostenere lo sviluppo delle infrastrutture necessarie, che in linea di principio non vengono create dallo Stato, ma da privati. I costi del degassaggio presso un centro di ritiro per vapori sono a carico del noleggiatore in qualità di proprietario del carico e vengono stimati intorno ai 6000 euro. In questo importo, oltre alle spese per il degassaggio in sé, sono stati considerati anche l’ammortamento dei costi di investimento, le spese di esercizio e manutenzione delle strutture per il degassaggio e le spese di attesa e di deviazione per raggiungere un centro di ritiro più distante.

9.3 Ripercussioni per l’economia

L’accettazione del presente progetto ha ripercussioni marginali per l’economia svizzera. Pur attribuendo l’onere dei costi di degassaggio secondo il principio di causalità, non si configurano svantaggi competitivi per gli attori economici coinvolti, poiché la Convenzione sarà estesa all’intera rete europea delle vie navigabili.

9.4 Ripercussioni per la società

L’accettazione del presente progetto non ha ripercussioni per la società.

9.5 Ripercussioni per l’ambiente

L’accettazione del presente progetto porta a una diminuzione dell’immissione nell’atmosfera di sostanze nocive e si ripercuote pertanto positivamente sull’ambiente.

9.6 Altre ripercussioni

L’accettazione del presente progetto non ha altre ripercussioni.

10 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale

10.1 Rapporto con il programma di legislatura

Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 201618 sul programma di legislatura 2015-2019 né nel decreto federale del 14 giugno 201619 sul programma di legislatura 2015-2019.

11 Aspetti giuridici

11.1 Costituzionalità

Il disegno di decreto federale si basa sull’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.), secondo cui la Confederazione è competente per gli affari esteri. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la facoltà di firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’Assemblea federale approva i trattati internazionali, esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 7a cpv. 1 LOGA).

11.2 Forma dell’atto

In base all’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali. Secondo l’articolo 22 capoverso 4 della legge sul Parlamento contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono importanti le disposizioni che in virtù dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. devono essere emanate sotto forma di legge federale.

17 RS 747.201

18 FF 2016 909

19 FF 2016 4605