Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/43: Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna e la sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla navigazione marittima) e modifica della Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna · 12 pagine
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Art. 21 Depositario
All’articolo 21 è stata solo introdotta una specificazione rispetto alla CLNI 1988: il Segretario Generale è designato depositario della Convenzione.
Art. 22 Lingue
Rispetto alla CLNI 1988, oltre al tedesco, al francese e all’olandese, anche il testo in lingua inglese è definito come originale facente egualmente fede.
3 Modifica della legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera
L’articolo 126 capoverso 2 della legge federale del 23 settembre 195313 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera stabilisce che la limitazione della responsabilità dell’armatore è disciplinata dalle disposizioni della Convenzione di Strasburgo del 1988 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna. Con l’approvazione della CLNI 2012 questa disposizione deve essere aggiornata con il rimando alla nuova Convenzione. Il campo d’applicazione della CLNI è limitato alla navigazione internazionale sulle vie d’acqua interne, per la Svizzera ciò vuol dire il corso navigabile del Reno tra Basilea e Rheinfelden. La restante navigazione interna in Svizzera non è soggetta alla CLNI 2012, che interessa inoltre solo battelli della navigazione interna utilizzati a fini commerciali.
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni per la Confederazione
4.1.1 Ripercussioni finanziarie
L’accettazione del presente progetto non ha ripercussioni finanziarie per la Confederazione.
4.1.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale
L’accettazione del presente progetto non ha ripercussioni a livello di effettivo del personale per la Confederazione.
4.1.3 Altre ripercussioni
L’accettazione del presente progetto da un lato porterà a un aumento dei premi assicurativi per gli operatori economici (armatori di battelli per la navigazione interna), dall’altro migliorerà la protezione dei reclamanti. L’aumento dei limiti di responsabilità porterà a una più ampia accettazione e dunque a un’uniformazione del diritto in materia di responsabilità nella navigazione interna. Il vantaggio è che gli armatori svizzeri non dovranno più preventivare condizioni competitive sfavorevoli.
4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna
L’accettazione del presente progetto non ha ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.
4.3 Ripercussioni per l’economia
L’accettazione del progetto porta a una maggiore uniformazione del diritto nella navigazione interna, della quale potranno trarre profitto le compagnie armatrici locali. In questo modo gli armatori svizzeri non saranno svantaggiati rispetto a quelli dell’Europa orientale e resteranno competitivi.
4.4 Ripercussioni per la società
L’accettazione del presente progetto non ha ripercussioni per la società.
4.5 Ripercussioni per l’ambiente
L’accettazione del presente progetto non ha ripercussioni per l’ambiente.
4.6 Altre ripercussioni
L’accettazione del presente progetto non ha altre ripercussioni.
13 RS 747.30