Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/7: Recepimento e trasposizione del pacchetto di riforme concernente il Sistema d'informazione Schengen (SIS) «Sviluppo dell'acquis di Schengen» e Inserimento delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e allestimento di una statistica ampliata nel settore del rimpatrio · 63 pagine
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Cancellazione delle segnalazioni (capo XIV)
L’articolo 55 indica quando una segnalazione va cancellata e garantisce una maggiore armonizzazione delle pertinenti procedure nazionali. La disposizione illustra quando e in quali circostanze vanno cancellate le segnalazioni a fini di consegna o estradizione a norma dell’articolo 26, le segnalazioni di persone scomparse o di persone vulnerabili a norma dell’articolo 32, le segnalazioni di persone ricercate per presenziare ad un procedimento giudiziario a norma dell’articolo 34, le segnalazioni ai fini di controlli discreti, controlli di indagine o controlli specifici a norma dell’articolo 36, le segnalazioni di oggetti a norma degli articoli 26, 32, 34, 36 e 38 e le segnalazioni di ignoti ricercati a norma dell’articolo 40.
Regole generali sul trattamento dei dati (capo XV)
Dati complementari per trattare i casi di usurpazione di identità (art. 62)
L’articolo 62 amplia l’elenco dei dati personali che possono essere inseriti ed elaborati nel SIS II in caso di usurpazione dell’identità di una persona. Questi dati possono essere registrati nel sistema soltanto con il consenso della persona la cui identità è stata usurpata. L’elenco comprende ora anche:
– l’immagine del volto;
– le impronte palmari;
– informazioni estese sui documenti di identificazione18;
– l’indirizzo della persona;
– i nomi del padre e della madre.
2.2.4 Contenuto del regolamento «SIS frontiere»
Il regolamento «SIS frontiere» stabilisce le condizioni e le procedure per inserire e trattare nel SIS le segnalazioni riguardanti cittadini di Paesi terzi nonché per scambiare informazioni supplementari e dati complementari ai fini del respingimento e del rifiuto del soggiorno nel territorio degli Stati membri («Segnalazioni ai fini del respingimento»).
Attualmente le persone oggetto di un divieto di entrata in Svizzera sono già segnalate nel SIS. Il nuovo regolamento «SIS frontiere» introduce qualche novità in particolare per quanto riguarda i dati da trasmettere al SIS e l’obbligo di procedere a una segnalazione.
I capi 1-4 del regolamento (disposizioni generali, competenze degli Stati membri, competenza di eu-LISA, informazione del pubblico) riprendono nozioni e termini tecnici o relativi al funzionamento simili a quelli di altri regolamenti SIS e non apportano novità sostanziali rispetto alle attuali regole del SIS II.
Dati da trasmettere al SIS ai fini del respingimento (art. 20 par. 2)
L’articolo 20 indica le categorie di dati che devono figurare in una segnalazione ai fini del respingimento. Dette categorie corrispondono in larga misure a quelle dell’articolo 4 del regolamento «SIS rimpatri». Si tratta sia di dati alfanumerici che di dati biometrici, ossia fotografie e immagini del volto nonché dati dattiloscopici (art. 20 par. 2 lett. w e x regolamento «SIS frontiere»).
Si tratta di inserire, come finora, il cognome, i nomi, il nome e i cognomi alla nascita, i nomi e i cognomi precedenti e alias, i segni fisici particolari, oggettivi e inalterabili, il luogo e la data di nascita, il genere e ogni cittadinanza posseduta (lett. a-i). Inoltre, è tuttora possibile inserire nella segnala-
18 Finora era possibile registrare solamente il numero del documento di identificazione, adesso si può inserire anche la categoria, la data e il paese di rilascio del documento.