Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/7: Recepimento e trasposizione del pacchetto di riforme concernente il Sistema d'informazione Schengen (SIS) «Sviluppo dell'acquis di Schengen» e Inserimento delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e allestimento di una statistica ampliata nel settore del rimpatrio · 63 pagine
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zione altri dettagli sulla persona come ad esempio se è armata, violenta, è fuggita o evasa, è a rischio suicidio, pone una minaccia per la salute pubblica o se è coinvolta in un’attività legata al terrorismo (lett. j).
In più, come finora, si devono precisare le ragioni della segnalazione (lett. k), l’autorità autrice della segnalazione (lett. l), il riferimento alla decisione che ha dato origine alla segnalazione (lett. m),
l’azione da intraprendere in caso di riscontro positivo (lett. n) ed eventuali connessioni con altre segnalazioni nel SIS a norma dell’articolo 48 (lett. o).
Come novità, il regolamento prescrive di indicare se la decisione di vietare l’entrata è legata a una minaccia per l’ordine pubblico o per la sicurezza pubblica oppure nazionale; inoltre va indicato il tipo di divieto di entrata pronunciato (lett. q) ed eventualmente il tipo di reato in questione (lett. r). I dati relativi alle ragioni della segnalazione ai fini del respingimento devono dunque figurare nel SIS con l’indicazione dei motivi su cui si fonda il rifiuto d’ingresso e di soggiorno: una condanna precedente (art. 24 par. 2 lett. a), grave minaccia per la sicurezza (art. 24 par. 2 lett. b), un’elusione o un tentativo di elusione della normativa dell’Unione che disciplina l’ingresso e il soggiorno (art. 24 par. 2 lett. c) oppure un divieto d’ingresso emesso da uno Stato membro secondo la direttiva 2008/115 (art. 24 par. 1 lett. b).
Devono essere trasmessi diversi dati legati al documento di identificazione della persona (lett. s-v). Va allegata alla segnalazione una copia, possibilmente a colori, del documento di identificazione (lett. y). Infine va precisato se la persona interessata è un familiare di un cittadino europeo o di un’altra persona beneficiaria del diritto di libera circolazione (lett. p).
Tutti i dati menzionati all’articolo 20 paragrafo 2 devono essere trasmessi, se disponibili, al SIS.
Per inserire una segnalazione nel SIS sono necessari almeno i cognomi, la data di nascita, le ragioni della segnalazione, il riferimento alla decisione che ha dato origine alla segnalazione, l’azione da intraprendere in caso di riscontro positivo e la base del regolamento su cui si fonda la segnalazione (dati dell’art. 20 par. 2 lett. a, g, k, m, n e q). I segni fisici inalterabili sono inseriti qualora siano strettamente necessari ai fini dell’identificazione della persona.
Rispetto ai dati rilevati sulla base del regolamento 1987/2006 (art. 20), vanno registrati molti dati nuovi come il genere, determinati rischi legati alla persona e le informazioni su un’eventuale parentela con un cittadino dell’UE e anche i dati relativi ai documenti d’identità.
Queste nuove registrazioni sono importanti in termini di sicurezza e intendono permettere di definire meglio la persona segnalata e di valutare più in dettaglio i rischi. Anche i dati dattiloscopici costituiscono una novità e consentono una migliore identificazione della persona segnalata.
Proporzionalità (art. 21)
Prima di inserire una segnalazione o al momento di prolungarne il periodo di validità, lo Stato membro deve verificare se l’adeguatezza, la pertinenza e l’importanza del caso giustificano la segnalazione nel SIS II e quindi se il criterio di proporzionalità è soddisfatto.
Conformemente all’articolo 24 paragrafo 2 del regolamento «SIS frontiere», in caso di reati di natura terroristica, vista la gravità della minaccia e l’impatto negativo complessivo che simili attività possono produrre, occorre in ogni caso procedere alla segnalazione nel SIS dei cittadini di paesi terzi ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno (cfr. parte generale sui regolamenti SIS polizia e Frontiere, cap. 2.2.2). Un’eccezione è comunque possibile per motivi di sicurezza nazionale o pubblica, quando la segnalazione rischia di ostacolare indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari.
Compatibilità delle segnalazioni (art. 23)
L’articolo 23 garantisce che venga inserita nel SIS una sola segnalazione per persona e per Stato membro. Se necessario, possono essere inserite nuove segnalazioni da un altro Stato membro che tuttavia devono essere compatibili con quella già presente nel sistema. In caso contrario, gli