Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/7: Recepimento e trasposizione del pacchetto di riforme concernente il Sistema d'informazione Schengen (SIS) «Sviluppo dell'acquis di Schengen» e Inserimento delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e allestimento di una statistica ampliata nel settore del rimpatrio · 63 pagine
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Stati membri interessati devono consultarsi. L’articolo rimanda anche al manuale SIRENE per quanto riguarda le norme in materia di priorità delle segnalazioni multiple.
Condizioni per inserire una segnalazione nel SIS (art. 24, 25 e 26)
Le nuove disposizione prevedono, come finora, che uno Stato membro inserisca una segnalazione ai fini del respingimento se la presenza sul proprio territorio di un cittadino di un Paese terzo costituisce una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica o nazionale. Ciò è il caso, per esempio, quando questa persona è stata riconosciuta colpevole di un reato che comporta una pena detentiva di almeno un anno o esistono fondati motivi per ritenere che tale persona abbia commesso o intenda commettere un simile reato nel territorio di uno Stato membro (art. 24 par. 2 lett. a e b). Si procede a una segnalazione nel SIS, se fedpol ha disposto un divieto di entrata ai sensi dell’articolo 67 capoverso 4 della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) o sulla base dell’articolo 68 capoverso 3 LStrI in caso di espulsione; in questi casi infatti il rischio per la sicurezza è tale da giustificare una segnalazione nel SIS ai fini del respingimento. Si può anche trattare di un divieto d’entrata pronunciato dalla SEM ai sensi dell’articolo 67 capoverso 2 lettera a LStrI. Dal momento che l’aspetto della sicurezza in questo caso è preponderante, la segnalazione nel SIS è obbligatoria. Ogni autorità competente procede alla segnalazione richiesta nel SIS.
Inoltre, va inserita una segnalazione nel SIS anche quando un cittadino di un Paese terzo ha eluso o ha tentato di eludere la normativa europea o nazionale che disciplina l’entrata e il soggiorno (art. 24 par. 2 lett. c). Di conseguenza, nei casi in cui, ad esempio, l’articolo 115 o 118 LStrI può portare a una condanna in Svizzera, va pronunciato un divieto di entrata da segnalare nel SIS.
Inoltre, una nuova segnalazione va inserita nel SIS in seguito a un divieto di entrata pronunciato conformemente alle procedure della direttiva sul rimpatrio dal momento in cui la persona ha lasciato lo spazio Schengen o vi siano chiare indicazioni che l’abbia fatto (art. 24 par. 3 regolamento «SIS frontiere»). Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che tra la partenza e la segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto del soggiorno non vi sia alcun intervallo di tempo.
Finora uno Stato membro poteva immettere nel SIS una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto del soggiorno basata su un divieto nazionale di entrata, se la decisione si fondava sul fatto che il cittadino di un Paese terzo era stato espulso, respinto o allontanato. Ora l’articolo 24 paragrafo 1 lettera b prevede in questi casi l’obbligo della segnalazione. I divieti di entrata, introdotti in base alle disposizioni della direttiva 2008/115/CE, vanno inseriti nel SIS e valgono, come tutte le segnalazioni, nell’intero spazio Schengen. Di conseguenza tali divieti possono essere applicati ai confini esterni di Schengen anche dalle autorità di uno Stato membro che non ha preso la decisione di rimpatrio o disposto il divieto di entrata.
La direttiva sul rimpatrio definisce un divieto d’ingresso come una decisione o un atto amministrativo o giudiziario che vieta l’entrata e il soggiorno nel territorio degli Stati membri per un periodo determinato e che accompagna una decisione di rimpatrio. Affinché sia conforme alla direttiva sul rimpatrio, un divieto d’ingresso deve soddisfare una serie di condizioni: va pronunciato se non è stato concesso un periodo per la partenza volontaria o non è stato rispettato l’obbligo di rimpatrio. La Svizzera applica già queste condizioni e le ha disciplinate, recependo la direttiva sul rimpatrio, all’articolo 67 capoverso 1 LStrI. La direttiva prevede che le decisioni di rimpatrio possano essere corredate di un divieto d’ingresso anche in altri casi. La legislazione svizzera ha già previsto questi casi, in particolare all’articolo 67 capoverso 2 lettera b (spese d’aiuto sociale) e c (carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa) LStrI. In futuro questi divieti di entrata dovranno essere inseriti nel SIS con i pertinenti dati.
Anche le segnalazioni adottate in conformità con atti giuridici del Consiglio, compresi i divieti di entrata emanati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, vanno inserite nel SIS (art. 25 regolamento «SIS frontiere»).