Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/7: Recepimento e trasposizione del pacchetto di riforme concernente il Sistema d'informazione Schengen (SIS) «Sviluppo dell'acquis di Schengen» e Inserimento delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e allestimento di una statistica ampliata nel settore del rimpatrio · 63 pagine
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Le segnalazioni ai fini del respingimento riguardanti cittadini di paesi terzi beneficiari del diritto di libera circolazione delle persone nello spazio Schengen ai sensi della direttiva 2004/38 vanno sottoposte a un esame specifico (art. 26 regolamento «SIS frontiere»).
In futuro, anche le decisioni di rimpatrio pronunciate in conformità con la direttiva sul rimpatrio dovranno essere inserite nel SIS (cfr. capitolo 2.3).
Consultazione (art. 27-30)
Gli articoli 27-30 del regolamento «SIS frontiere» contengono una serie di disposizioni vincolanti per la consultazione delle autorità nazionali, che gli Stati membri devono rispettare se inseriscono o intendono inserire segnalazioni ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno che sono in contrasto con le decisioni di altri Stati membri.
L’articolo 27 disciplina la consultazione preventiva delle autorità nazionali prima del rilascio o della proroga di un permesso di soggiorno o di un visto D a un cittadino di un Paese terzo segnalato ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno. Prima di inserire nel SIS un divieto di entrata, le autorità nazionali avviano una consultazione per verificare se il cittadino di un Paese terzo in oggetto è titolare di un permesso di soggiorno o di un visto D rilasciato da un altro Stato membro (art. 28). Se viene inserito nel SIS un divieto di entrata, la consultazione delle autorità nazionali va avviata a posteriori (art. 29). Infine va altresì avviata una consultazione in caso di riscontro positivo nel SIS su una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno riguardante un cittadino di un Paese terzo titolare di un permesso di soggiorno o di un visto D (art. 30). Gli Stati membri devono tenere una statista sulle consultazioni (art. 31).
Ricerche tramite dati biometrici (art. 32 e 33)
Nel capitolo 2.2.2 si è accennato al fatto che il regolamento «SIS frontiere» prevede consultazioni tramite fotografie, immagini del volto e dati dattiloscopici (impronte digitali e palmari). L’impiego di immagini del volto a scopi identificativi permetterà una maggiore coerenza tra il SIS II e il nuovo sistema di ingressi e uscite (EES)19. L’EES impone di effettuare dei confronti con le immagini del volto memorizzate nel SIS II. Se gli Stati membri intendono introdurre gate automatizzati, occorre prevedere anche il confronto con l’immagine del volto non appena ciò sarà tecnicamente possibile.
L’articolo 32 prevede pertanto che i dati (fotografie, immagini del volto, dati dattiloscopici) siano inseriti nel SIS solo previo controllo della loro qualità. Gli standard di qualità saranno fissati dalla Commissione europea. L’articolo 33 stabilisce che questi dati siano consultati nel SIS se l’identità della persona, oggetto di un riscontro positivo nel SIS a seguito di una consultazione con dati alfanumerici, non può essere accertata con altri mezzi. I dati dattiloscopici e le immagini del volto possono anche essere utilizzati per indentificare una persona sconosciuta o per scopi investigativi in seguito alla commissione di un reato.
Accesso delle autorità nazionali alle segnalazioni (art. 34)
Le autorità nazionali competenti hanno diritto di consultare nel SIS i dati relativi alle segnalazioni ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno nello spazio Schengen per adempiere i compiti seguenti (art. 34 par. 1):
– controlli di frontiere, a norma del codice frontiere Schengen (lett. a);
– controlli di polizia e doganali (lett. b);
19 Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite ai fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 1077/2011, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20.