Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/7: Recepimento e trasposizione del pacchetto di riforme concernente il Sistema d'informazione Schengen (SIS) «Sviluppo dell'acquis di Schengen» e Inserimento delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e allestimento di una statistica ampliata nel settore del rimpatrio · 63 pagine

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– prevenzione, accertamento, indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi in relazione alla

direttiva (UE) 2016/680 (lett. c);

– esame delle condizioni e dell’adozione di decisioni in materia di ingresso e soggiorno di citta-

dini di paesi terzi sul territorio degli Stati membri, compreso sui permessi di soggiorno e sui visti per soggiorni di lunga durata, e in materia di rimpatrio di cittadini di paesi terzi, nonché verifiche sui cittadini di paesi terzi che entrano o soggiornano illegalmente nel territorio degli Stati membri e verifiche dei richiedenti l’asilo (lett. d);

– controllo dell’identità dei cittadini di paesi terzi che chiedono protezione internazionale nella

misura in cui le autorità che svolgono i controlli non sono quelle che decidono in merito alla concessione della protezione (lett. e);

– esame della domanda di visto e adozione di decisioni su tali domande, comprese le decisioni

di annullamento, revoca o proroga del visto in conformità del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio20 (codice dei visti) (lett. f).

Inoltre, le competenti autorità nazionali hanno la possibilità, nel quadro dell’esercizio della loro attività, di accedere ai dati nel SIS per verificare le domande di naturalizzazione (par. 2).

Le autorità giudiziarie nazionali continuano ad avere accesso ai dati nel SIS (par. 3). Inoltre, i dati sui documenti relativi alle persone segnalate nel SIS a norma dell’articolo 38 paragrafo 2 lettere k e l (documenti d’identità o patenti di guida rubati o smarriti) del regolamento «SIS polizia» possono essere consultati e cercati dalle autorità migratorie competenti per l’entrata (art. 34 par. 1 lett. f;

art. 34 par. 4).

Per gli accessi di Europol e delle squadre della guardia di frontiera e costiera (art. 36-38 regolamento «SIS frontiere»), si rimanda alla parte generale, capitolo. 2.2.2.

Durata delle segnalazioni (art. 39)

L’articolo 39 fissa i termini di riesame delle segnalazioni, che, come già nelle norme vigenti, vanno conservate esclusivamente per il periodo necessario a raggiungere lo scopo per cui sono state inserite nel SIS (art. 39 par. 1). La segnalazione è sottoposta a riesame entro tre anni dal suo inserimento nel sistema. Tuttavia se la segnalazione nazionale prevede una validità superiore, essa può essere riesaminata entro cinque anni. Gli Stati membri sono comunque liberi di fissare nella legislazione nazionale tempi di riesame più brevi. Secondo il paragrafo 4, la decisione di prolungare la validità di una segnalazione si fonda su una valutazione individuale globale. Gli Stati membri redigono statistiche sul numero di segnalazioni di persone per le quali il periodo di conservazione è stato prolungato (par. 6).

Cancellazione delle segnalazioni (art. 40)

La segnalazione è cancellata se la decisione su cui si basava è stata revocata o annullata, in particolare dopo una procedura di consultazione. In caso di concessione della cittadinanza di uno Stato membro, tutte le segnalazioni sono cancellate senza indugio.

Le regole generali sul trattamento dei dati si trovano nel capo VIII e non prevedono novità. Per esempio, i dati dei cittadini di paesi terzi possono essere trattati solamente ai fini del respingimento o del rifiuto di soggiorno sul territorio degli Stati membri (art. 41).

Dati SIS e archivi nazionali (art. 42)

Uno Stato ha il diritto di conservare nel proprio archivio nazionale i dati SIS in collegamento con i quali è stata svolta un’azione sul proprio territorio. Tali dati sono conservati negli archivi nazionali per un periodo massimo di tre anni, a meno che la legislazione nazionale non preveda un periodo

20 Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).