Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/7: Recepimento e trasposizione del pacchetto di riforme concernente il Sistema d'informazione Schengen (SIS) «Sviluppo dell'acquis di Schengen» e Inserimento delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e allestimento di una statistica ampliata nel settore del rimpatrio · 63 pagine

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4 Commento ai singoli articoli

4.1 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) (regolamenti [UE] n. 2018/1862, n. 2018/1861 e n. 2018/1860) (sviluppi di Schengen

4.1.1 Legge sugli stranieri e la loro integrazione

Art. 67 Divieto d’entrata in Svizzera

Cpv. 1 lett. c e d

Secondo l’avamprogetto agli stranieri che hanno violato o messo in pericolo la sicurezza e l’ordine pubblici in Svizzera o all’estero va tassativamente vietato di entrare in Svizzera (nuova lett. c).

Sulla base dell’articolo 24 paragrafo 1 lettera a del regolamento «SIS frontiere», tale decisione sarà inserita anche nel SIS. Finora questa disposizione era potestativa e non obbligava l’autorità a pronunciare un divieto d’entrata (art. 67 cpv. 2 lett. a LStrI).

L’articolo 24 paragrafo 2 lettera c del regolamento «SIS frontiere» prevede un nuovo motivo per vietare l’entrata. Secondo detto articolo, eludere o tentare di eludere la normativa dell’Unione o nazionale che disciplina l’ingresso e il soggiorno nel territorio degli Stati membri costituisce una minaccia per l’ordine pubblico e implica una segnalazione nel SIS ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno. Questo nuovo motivo è introdotto alla lettera d.

Cpv. 2

Questo capoverso mantiene la formulazione potestativa per determinate fattispecie in conformità con la direttiva sul rimpatrio. La lettera a del capoverso 2 vigente diventa la lettera c del capoverso 1; a parte questo, la disposizione resta sostanzialmente la stessa e le lettere sono aggiornate.

Art. 68a Segnalazione nel sistema d’informazione Schengen

Cpv. 1

Questo capoverso elenca le decisioni di allontanamento da inserire nel SIS in base al regolamento «SIS rimpatri» e precisa che la Svizzera fornirà per ogni ritorno, volontario o coatto, le informazioni sulle decisioni di rimpatrio pronunciate ai sensi della direttiva sul rimpatrio. Di conseguenza, le decisioni di rifiuto d’entrata o di allontanamento ai sensi dell’articolo 65 LStrI non sono inserite nel SIS in quanto l’interessato non è entrato nello spazio Schengen e non soggiorna illegalmente in Svizzera. Inoltre, le decisioni di ritorno a destinazione di un altro Stato membro non costituiscono decisioni ai sensi della direttiva sul rimpatrio (art. 6 par. 3 direttiva sul rimpatrio). Infine, solamente le decisioni cantonali d’esecuzione connesse a un’espulsione giudiziaria sono inserite nel SIS. Per il resto si rimanda al numero 2.3.1.

Nel settore dell’asilo, il rinvio alle decisioni di allontanamento di cui all’articolo 45 LAsi si riferisce ad allontanamenti pronunciati senza misura sostitutiva, provvisti di ordine esecutivo e di termine di partenza.

Cpv. 2

Analogamente questo capoverso indica i divieti di entrata svizzeri da inserire nel SIS ai sensi del regolamento «SIS frontiere». Si tratta dei divieti di entrata pronunciati sia dalla SEM sia da fedpol sulla base della LStrI. Si può anche trattare del divieto di entrata che fa parte di un’espulsione giudiziaria disposta dal giudice.