Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/7: Recepimento e trasposizione del pacchetto di riforme concernente il Sistema d'informazione Schengen (SIS) «Sviluppo dell'acquis di Schengen» e Inserimento delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e allestimento di una statistica ampliata nel settore del rimpatrio · 63 pagine
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Infine, quando le autorità svizzere rilevano che una persona è oggetto di una segnalazione di rimpatrio o di respingimento e rifiuto di soggiorno nel SIS ed è titolare di un titolo di soggiorno o un permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato Schengen, l’ufficio SIRENE deve essere informato affinché gli Stati coinvolti si pronuncino sulle misure da prendere (art. 12 regolamento «SIS rimpatri», art. 30 regolamento «SIS frontiere»).
Le consultazioni possono concludersi con la revoca delle segnalazioni di rimpatrio o di respingimento e rifiuto di soggiorno.
Art. 68c Conferma dell’avvenuta partenza
Questo articolo è dedicato unicamente alle segnalazioni di rimpatrio nel SIS.
Cpv. 1
Questo capoverso disciplina il caso in cui un altro Stato Schengen ha inserito nel SIS la decisione di rimpatrio e l’interessato lascia lo spazio Schengen partendo dalla Svizzera. Le autorità di controllo alla frontiera rilasciano una conferma dell’avvenuta partenza (cfr. art. 6 regolamento «SIS rimpatri») e la trasmettono all’ufficio SIRENE di fedpol. Questa conferma può essere trasmessa sia per via elettronica sia in modo automatico mediante un sistema d’informazione.
L’ufficio SIRENE trasmette la conferma dell’avvenuta partenza allo Stato Schengen autore della segnalazione nel SIS.
Cpv. 2
Questo capoverso disciplina il caso in cui la Svizzera ha preso la decisione di rimpatrio e l’ha inserita nel SIS, ma l’interessato ha lasciato lo spazio Schengen partendo da un altro Stato Schengen. L’ufficio SIRENE inoltra la conferma dell’avvenuta partenza ricevuta da altri Stati Schengen alle autorità svizzere autrici della segnalazione di rimpatrio nel SIS (p. es. i Cantoni, fedpol o la SEM), affinché queste ultime la cancellino.
Cpv. 3
L’autorità di controllo alla frontiera informa inoltre le autorità svizzere coinvolte, autrici della segnalazione di rimpatrio, ossia la SEM o i Cantoni e in certi casi fedpol (espulsione giudiziaria).
Art. 68d Cancellazione di segnalazioni nel SIS
Cpv. 1 e 2
Non appena una delle decisioni elencate all’articolo 68a AP-LStrI è revocata o annullata, compreso il divieto d’entrata, l’autorità competente deve procedere senza indugio alla cancellazione della segnalazione (art. 68d cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. b).
La segnalazione va cancellata anche nel caso in cui la persona oggetto di una segnalazione ha ottenuto la cittadinanza di uno Stato Schengen (art. 68d cpv. 1 lett. c e cpv. 2 lett. c).
Una segnalazione di rimpatrio è cancellata anche quando la persona ha lasciato lo spazio Schengen (art. 68d cpv. 1 lett. a), mentre una segnalazione ai fini del respingimento o del rifiuto di soggiorno è cancellata quando è scaduta la durata del divieto di entrata pronunciato dalla SEM o da fedpol (art. 68d cpv. 2 lett. a). Questo vale anche per i divieti di entrata previsti dalle espulsioni giudiziarie; in questi casi sono le autorità incaricate dell’attuazione dell’espulsione giudiziaria a procedere alla cancellazione della segnalazione nel SIS.
Cpv. 3
Al momento di cancellare la segnalazione di rimpatrio, se la persona ha lasciato lo spazio Schengen, va immediatamente attivato nel SIS un eventuale divieto d’entrata. Le autorità che hanno effettuato