Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/7: Recepimento e trasposizione del pacchetto di riforme concernente il Sistema d'informazione Schengen (SIS) «Sviluppo dell'acquis di Schengen» e Inserimento delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e allestimento di una statistica ampliata nel settore del rimpatrio · 63 pagine

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Cpv. 6

Secondo questo capoverso, la Confederazione definisce le autorità che trasmettono al SIS i dati richiesti; per quanto riguarda il settore degli stranieri, si tratta delle autorità cantonali competenti nel settore della migrazione (inserimento delle decisioni di rimpatrio nel SIS II), mentre nel settore dell’asilo, si tratta della SEM (cfr. n. 2.3.2). Il capoverso 6 prevede una delega al Consiglio federale per il disciplinamento dei dettagli dell’attuazione dei regolamenti. Occorrerà inoltre precisare le comunicazioni di dati effettuate da fedpol.

Art. 68b Autorità incaricata dello scambio di informazioni supplementari

Cpv. 1

Il capoverso definisce l’autorità svizzera competente per gli scambi d’informazioni supplementari previsti dai regolamenti «SIS frontiere» e «SIS rimpatri». Si tratta dell’ufficio SIRENE di fedpol che già oggi è il centro di contatto nazionale per tutto quello che riguarda il SIS II.

Cpv. 2

Secondo l’articolo 7 paragrafo 2 del regolamento «SIS rimpatri», non appena constata che un cittadino di un Paese terzo, segnalato da un altro Stato Schengen ai fini del rimpatrio, non ha osservato l’obbligo di rimpatrio, l’autorità dello Stato di esecuzione contatta lo Stato segnalante per stabilire le misure da adottare ai sensi della direttiva sul rimpatrio. L’autorità svizzera preposta a tale compito è l’ufficio SIRENE.

Sono in particolare ipotizzabili il riconoscimento della decisione di un altro Stato Schengen e l’esecuzione del rinvio da parte della Svizzera. In questo caso il riconoscimento delle decisioni di rimpatrio pronunciate da altri Stati Schengen sarebbe di competenza della SEM (asilo) e dei Cantoni (stranieri).

Cpv. 3

Diverse fattispecie implicano la consultazione obbligatoria prevista dai regolamenti «SIS frontiere e «SIS rimpatri». Le consultazioni sono affidate all’ufficio SIRENE di fedpol. L’avamprogetto propone che il Consiglio federale disciplini le diverse fattispecie che comportano una consultazione degli altri Stati Schengen mediante l’ufficio SIRENE e la procedura che devono seguire le autorità nazionali coinvolte. Le diverse procedure di consultazione sono già disciplinate esaustivamente nei regolamenti in oggetto.

Se un cittadino di un Paese terzo, oggetto di una segnalazione di rimpatrio, entra in Svizzera, le autorità svizzere contattano lo Stato Schengen autore della segnalazione (art. 8 regolamento «SIS rimpatri»). In questo caso sono le autorità incaricate dei controlli alle frontiere a informare l’ufficio SIRENE di fedpol.

Parimenti, se la Svizzera intende concedere il diritto di soggiorno a una persona segnalata nel SIS (art. 9 regolamento «SIS rimpatri», art. 27 regolamento «SIS frontiere»), l’autorità segnalante estera deve essere contattata. Ciò significa che i Cantoni o la SEM contattano l’ufficio SIRENE di fedpol per procedere agli scambi di informazioni richiesti allo scopo di risolvere la questione delle segnalazioni nel SIS. Viene avviata una procedura analoga anche quando, nel caso opposto, la Svizzera intende emettere una decisione di rimpatrio o imporre un divieto d’entrata nei confronti di un cittadino titolare di un permesso di soggiorno in un altro Stato Schengen (art. 10 regolamento «SIS rimpatri», art. 28 regolamento «SIS frontiere»). L’autorità segnalante (le autorità incaricate dell’esecuzione del rimpatrio o la SEM) contatta l’ufficio SIRENE per avviare una consultazione. È prevista una procedura particolare anche nel caso in cui è stata inserita una segnalazione di rimpatrio o di respingimento e rifiuto di soggiorno relativa a una persona titolare di un diritto di soggiorno (art. 11 regolamento «SIS rimpatri»; art. 29 regolamento «SIS frontiere»)