Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/7: Recepimento e trasposizione del pacchetto di riforme concernente il Sistema d'informazione Schengen (SIS) «Sviluppo dell'acquis di Schengen» e Inserimento delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e allestimento di una statistica ampliata nel settore del rimpatrio · 63 pagine

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4.1.5 Legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione

Art. 15 Sistema di ricerca informatizzato di polizia

RIPOL, il sistema di ricerca informatizzato di polizia, è la banca dati di ricerca nazionale della Svizzera. Una segnalazione a livello europeo nel SIS II presuppone che sia stata previamente inserita in RIPOL (o nel SIMIC) una segnalazione a livello nazionale. Per poter inserire nel SIS II le nuove categorie di segnalazioni, anche l’articolo 15, che costituisce la base legale di RIPOL, va rivisto. Le vigenti lettere a, d, dbis, e, f, h e k del capoverso 1 restano invariate.

Cpv. 1 lett. abis

La segnalazione in RIPOL di presunti autori di reato la cui identità è sconosciuta, si effettua sulla base dell’articolo 210 CPP e presuppone che siano disponibili altre informazioni (connotati, pseudonimi, identikit, ecc.)42. Finora questa possibilità non era esplicitamente menzionata dall’articolo 15 capoverso 1 LSIP. Conformemente all’articolo 16 capoverso 2 lettera b LSIP, di identico tenore, l’avamprogetto propone dunque di completare la presente disposizione. Per quanto riguarda i requisiti europei posti alla segnalazione di tracce, si rimanda ai commenti all’articolo 16 capoverso 2 lettera b.

Cpv. 1 lett. b

Le misure di protezione per minori e adulti vulnerabili, previste dal vigente capoverso 1 lettere b e i, sono raggruppate per ragioni di sistematica legislativa e ampliate, nel quadro dell’attuazione del pacchetto di riforme SIS II, con nuove possibilità. Finora, in caso di misure di protezione dei minori o degli adulti o in caso di ricovero a scopo di assistenza, era possibile segnalare una persona particolarmente vulnerabile solamente affinché fosse trattenuta. A seconda della gravità della situazione concreta e in applicazione del principio di proporzionalità, l’avamprogetto prevede che il servizio competente (p. es. l’autorità di protezione dei minori e degli adulti) possa disporre anche la custodia dell’interessato (n. 1). Se, ad esempio, vi è il rischio che uno dei genitori voglia portare il proprio figlio all’esterno contro la volontà dell’altro genitore (sottrazione di minore), l’autorità di protezione dei minori o il giudice può disporre una segnalazione preventiva in RIPOL. La misura può essere disposta anche in altri contesti, ad esempio se vi è il sospetto di un matrimonio forzato o di una mutilazione genitale femminile. È possibile inoltre segnalare un minore per trattenerlo affinché non parta per l’estero, ad esempio nel caso intenda partecipare a un conflitto armato contro la volontà dei genitori. Se l’autorità di frontiera intercetta il minore al momento della partenza, chiarisce con il genitore che ha la custodia parentale o con le autorità responsabili, se la partenza è legale o se occorre adottare una misura di protezione (in particolare divieto di partire o custodia cautelare).

Per ragioni di sistematica legislativa, le misure volte a prevenire il rapimento di minori, attualmente disciplinate nel capoverso 1 lettera i, sono ora inserite, senza modifiche di contenuto, nel numero 2.

Secondo l’avamprogetto gli adulti capaci di discernimento possono chiedere alle autorità cantonali di polizia di inserire una segnalazione per la propria incolumità (n. 3). Ad esempio la potenziale vittima di un matrimonio forzato può preventivamente fare in modo che le autorità di frontiera le prestino aiuto nel caso di una partenza involontaria. Se l’autorità di frontiera intercetta la vittima al momento della partenza, chiarisce con lei se, per garantire la propria incolumità, desidera essere accompagnata in un luogo sicuro. In questo caso l’intervento dell’autorità di protezione degli adulti non è necessario. La segnalazione è effettuata dalle autorità cantonali di polizia con il consenso della vittima. In casi particolarmente complessi (p. es. nella tratta di esseri umani), nei quali la vittima subisce la pressione degli autori del reato, l’autorità di polizia può procedere autonomamente alla segnalazione. Alla segnalazione si applica il diritto cantonale. Questo tipo di segnalazioni, in parte nuove, sono riprese nell’ambito dell’attuazione del pacchetto di riforme SIS II (cfr. art. 32 regolamento «SIS polizia»).

42 Rüegger/Scherer, Basler Kommentar zur StPO, art. 210 n. marg. 32.