Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/7: Recepimento e trasposizione del pacchetto di riforme concernente il Sistema d'informazione Schengen (SIS) «Sviluppo dell'acquis di Schengen» e Inserimento delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e allestimento di una statistica ampliata nel settore del rimpatrio · 63 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 44Fedlex · Rapporto esplicativo
le autorità della migrazione possano trattare nel SIMIC i dati personali (compresa quelli biometrici) concernenti misure di respingimento conformemente ai nuovi regolamenti «SIS rimpatri» e «SIS frontiere». La disposizione assicura che nel SIMIC siano registrati i dati sulle misure di allontanamento e respingimento non solo del settore degli stranieri ma anche del settore dell’asilo e che via SIMIC tali dati possano essere forniti al SIS II.
Art. 9 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. b
I diritti di accesso al SIMIC vanno ampliati al fine di permettere alle autorità cantonali incaricate dell’esecuzione delle espulsioni giudiziarie di registrare i dati nel sistema. In questo modo dette autorità potranno registrare nel sistema le decisioni di esecuzione e di divieto d’entrata legate a un’espulsione giudiziaria e trasmettere le informazioni al SIS. A tale scopo andrà inserito il maggior numero di informazioni previste dai regolamenti «SIS rimpatri» e «SIS frontiere».
Questo accesso è utile anche nel quadro delle statistiche ampliate di cui si vorrebbe disporre nel SIMIC, in particolare per quanto riguarda l’espulsione giudiziaria (cfr. n. 3).
4.1.4 Codice penale
Art. 354 cpv. 2 lett. e, cpv. 4 lett. d e cpv. 5 Collaborazione a scopo d’identificazione di persone
La nuova formulazione del capoverso 2 dell’articolo 354 CP precisa che la SEM può accedere ai dati segnaletici AFIS per elaborarli ma soprattutto per confrontarli. La SEM registra e confronta già questo tipo di dati in particolare sulla base della LStrI e della LAsi, pertanto deve essere autorizzata anche a trattarli come le altre autorità menzionate, ossia fedpol, il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia. La modifica adegua la legge alla prassi vigente.
Il capoverso 4 va precisato in quanto l’articolo non prevede una delega al Consiglio federale in merito alla trasmissione dei dati segnaletici contenuti nel sistema d’informazione gestito dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). Il detentore della collezione di dati deve poter trasmettere determinati dati segnaletici nei casi in cui è necessario. Il Consiglio federale è incaricato di disciplinare tale fattispecie a livello di ordinanza (probabilmente nell’ordinanza sui dati segnaletici). Si tratta in particolare di prevedere che la SEM sia autorizzata a trasmettere al N-SIS determinati dati segnaletici (fotografie e impronte digitali) disponibili in AFIS, d’intesa con l’ufficio SIRENE di fedpol. Questa trasmissione di dati biometrici è prevista dai nuovi regolamenti «SIS frontiere» e «SIS rimpatri» e, in funzione del tipo di segnalazione, è di competenza della SEM. Data la varietà di comunicazioni di dati cui sono tenute le autorità coinvolte, è necessaria una regolamentazione a livello di ordinanza.
Il capoverso 5 autorizza chiaramente la SEM e fedpol a trasferire dati di AFIS al SIS con procedura automatizzata. Questa disposizione riprende in parte i principi che figurano all’articolo 16 capoverso 7 AP-LSIP e garantisce il trasferimento dei dati biometrici al SIS come previsto dagli attuali sviluppi dell’acquis de Schengen.
Art. 355e cpv. 1 Ufficio SIRENE
Nella sua attuale formulazione, la disposizione disciplina da un lato l’istituzione dell’ufficio SIRENE presso fedpol, il che vale anche in futuro, e dall’altro assegna a tale ufficio la competenza della gestione di N-SIS. Parallelamente l’articolo 16 capoverso 1 LSIP prevede che fedpol gestisca la parte nazionale del Sistema d’informazione Schengen (N-SIS) e se ne assuma la responsabilità. Di conseguenza l’articolo 355e capoverso 1 CP può essere semplificato cancellando il secondo periodo. Gli altri capoversi restano invariati.