Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/7: Recepimento e trasposizione del pacchetto di riforme concernente il Sistema d'informazione Schengen (SIS) «Sviluppo dell'acquis di Schengen» e Inserimento delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e allestimento di una statistica ampliata nel settore del rimpatrio · 63 pagine

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RIPOL le segnalazioni dell’Ufficio federale del servizio civile allo scopo di arrestare una persona o di individuarne il luogo di dimora nell’ambito di un’inchiesta penale o dell’esecuzione di una pena o di una misura (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. l ordinanza RIPOL45). La soluzione non è ottimale in quanto la segnalazione riguarda persone che non sono oggetto di un procedimento penale bensì di un procedimento amministrativo. Di conseguenza la presente disposizione procede alla correzione formale necessaria indicando esplicitamente la possibilità dell’Ufficio federale del servizio civile di segnalare una persona in RIPOL.

Cpv. 2

Secondo l’ordinanza vigente, il sistema nazionale di ricerca contiene le fotografie delle persone ricercate e altri dati segnaletici (cfr. art. 7 ordinanza RIPOL). Ciò è chiarito con l’integrazione del capoverso 2. Va aggiunto che, con le espressioni «dati relativi alle circostanze della ricerca» e «misure da adottare», si intendono anche, secondo la vigente formulazione, avvertimenti e indicazioni sulla persona ricercata, così come previsto anche dal diritto europeo all’articolo 20 capoverso 3 del regolamento «SIS Polizia».

La versione francese e italiana del capoverso 2 traducono per errore il termine «des Finders oder der Finderin» (ossia la persona che ha trovato l’oggetto segnalato) rispettivamente con «inventeur» e «inventori» (che corrisponde al tedesco: Erfinder), l’avamprogetto corregge l’errore («personnes qui ont trouvé l’objet» e «persone che hanno trovato l’oggetto»).

Cpv. 3

Il presente capoverso è sottoposto a revisione. Le vigenti lettere a, b, c, e, f, g, h, i e k restano invariate.

Cpv. 3 lett. d

Secondo il capoverso 1 lettera i del diretto vigente (cfr. cpv. 1 lett. b n. 2 dell’avamprogetto), la decisione sulle misure per prevenire il rapimento internazionale di minori spetta all’autorità giudiziaria o all’autorità di protezione dei minori. Sulla base di una simile decisione, la competente autorità cantonale di polizia diffonde una segnalazione in RIPOL. Per contro, l’Autorità centrale in materia di rapimento internazionale dei minori secondo la Convenzione del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori, aggregata all’Ufficio federale di giustizia, non è autorizzata a diffondere segnalazioni di carattere preventivo. Per questa ragione va stralciato nel capoverso 3 lettera d il rinvio al capoverso 1 lettera i. Resta invece la possibilità dell’Autorità centrale di individuare il luogo di dimora di persone scomparse (cpv. 1 lett. c).

Cpv. 3 lett. dbis

Va previsto un accesso a RIPOL delle autorità incaricate dell’esecuzione dell’espulsione giudiziaria. Al momento manca una base legale in tal senso. In ogni caso queste autorità non dovranno più inserire le espulsioni giudiziarie e le relative decisioni in RIPOL ma nel SIMIC (cfr. n. 3). È necessario un accesso che permetta anche il trattamento dei dati di RIPOL.

Cpv. 3 lett. j

Il rinvio nella lettera j al capoverso 1 lettera i va stralciato e adeguato per ragioni di sistematica legislativa. Per i motivi si rimanda ai commenti al capoverso 1 lettera b numero 2.

Cpv. 4

Questo capoverso 4 è sottoposto a revisione. Le vigenti lettere a, b, c, d, g, h, i e j restano invariate.

Il vigente capoverso 4 lettera a rimanda già alle autorità menzionate al capoverso 3. In questo modo le autorità incaricate dell’esecuzione dell’espulsione giudiziaria sono autorizzate anche ad accedere

45 RS 361.0