Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/7: Recepimento e trasposizione del pacchetto di riforme concernente il Sistema d'informazione Schengen (SIS) «Sviluppo dell'acquis di Schengen» e Inserimento delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e allestimento di una statistica ampliata nel settore del rimpatrio · 63 pagine

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ai dati di RIPOL nel quadro dei loro compiti e non soltanto a diffondere le segnalazioni in RIPOL (nuovo cpv. 3 lett. dbis).

Cpv. 4 lett. e, f e ibis

Secondo l’avamprogetto possono accedere ai dati di RIPOL mediante procedura di richiamo gli uffici della navigazione (lett. e) e l’Ufficio federale dell’aviazione (lett. ibis). L’accesso in linea è limitato alle pertinenti categorie di oggetti (natanti nonché relativi documenti e targhe di immatricolazione, aeromobili compresi i relativi documenti, i motori e altre parti).

L’espressione «controlli di sicurezza» di cui alla lettera f va sostituita con «controlli di sicurezza relativi alle persone» in adeguamento alla terminologia della sezione 4 della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna.

Cpv. 4 lett. iter

Il regolamento ETIAS46 prevede nuovi compiti tra cui, in particolare, la concessione o il rifiuto di un’autorizzazione a viaggiare da parte della SEM ai cittadini di Paesi terzi non sottoposti all’obbligo di visto che si recano nello spazio Schengen. Nell’ambito della verifica della concessione di un’autorizzazione di questo tipo, la SEM deve avere accesso ai dati di RIPOL. Per ragioni di semplificazione giuridica, tale accesso è previsto nel presente avamprogetto di modifica della LSIP, anche se il regolamento ETIAS è al momento oggetto di un recepimento e di un’attuazione in sede separata47.

Cpv. 4 lett. iquater

Inoltre la SEM come pure le autorità cantonali e comunali competenti nel settore della migrazione devono disporre di un accesso a RIPOL per verificare le condizioni d’entrata e di soggiorno in Svizzera dei cittadini stranieri. Poiché il diritto vigente non contempla un simile accesso; il presente avamprogetto colma tale lacuna.

Cpv. 5

Il capoverso 5 resta invariato.

Art. 16 Parte nazionale del Sistema d’informazione Schengen

L’articolo 16 costituisce la base legale per il trattamento dei dati nella parte nazionale del Sistema d’informazione Schengen (N-SIS). L’attuazione del pacchetto di riforme SIS II rende necessaria una revisione parziale di questa disposizione.

Cpv. 1

Il capoverso 1 resta invariato.

Cpv. 2

Questo capoverso è sottoposto a revisione. Le vigenti lettere a, c, d e i restano invariate.

Cpv. 2 lett. abis

L’articolo 40 del regolamento «SIS polizia» permette di cercare mediante il SIS persone sospettate di un reato la cui identità è sconosciuta. A tale scopo, è possibile segnalare le tracce rinvenute sul luogo del reato (p. es. impronte digitali) ma solo nel caso di reati di matrice terroristica o di altri reati gravi. Inoltre, queste tracce vanno inserite solamente qualora si possa stabilire con un grado elevato

46 Regolamento (UE) n. 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226; GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.

47 Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) «Sviluppo dell’acquis di Schengen» e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI).