Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/7: Recepimento e trasposizione del pacchetto di riforme concernente il Sistema d'informazione Schengen (SIS) «Sviluppo dell'acquis di Schengen» e Inserimento delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e allestimento di una statistica ampliata nel settore del rimpatrio · 63 pagine
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di probabilità che appartengono a un autore del reato. Obiettivo della segnalazione è arrestare detta persona casomai fosse sottoposta a un controllo in uno dei Paesi europei. In caso di riscontro positivo, un esperto verifica l’identità della persona contro cui può poi essere avviata un’inchiesta. La presente disposizione crea la base legale per questo nuovo trattamento dei dati nel N-SIS. I limiti posti dal diritto europeo a questo tipo di segnalazione (solamente impronte digitali rinvenute sul luogo di reati gravi o di matrice terroristici, ecc.) non vanno trasposti nel diritto federale, in quanto, sotto questo aspetto, l’articolo 40 del regolamento «SIS polizia» è direttamente applicabile. I dettagli della segnalazione di tracce sono precisati a livello di ordinanza. Il modo di procedere, in particolare l’adozione di misure coercitive di procedura penale quali il fermo o la carcerazione preventiva, sono retti dal CPP.
Cpv. 2 lett. b
La vigente lettera b è leggermente modificata e completata affinché menzioni le autorità competenti per la decisione, l’attuazione e l’esame delle misure di allontanamento e di respingimento in virtù dell’articolo 121 capoverso 2 Cost, della LStrI, della LAsi, del CP e del CPM. In questo modo la disposizione comprenderà anche i compiti delle autorità incaricate dell’esecuzione dell’espulsione giudiziaria. Per contro le autorità che pronunciano l’espulsione giudiziaria non sono contemplate.
Cpv. 2 lett. e
Per uniformità con la terminologia in uso, adesso le versioni tedesca e francese riportano rispettivamente «angeklagten Personen» e «personnes prévenues» al posto di «Angeklagten» e di «prévenus». Si tratta di una modifica redazionale che non concerne l’italiano dove resta invariato il termine «persone accusate».
Cpv. 2 lett. f
La presente disposizione introduce nel diritto nazionale il nuovo strumento del controllo di indagine previsto dall’articolo 36 paragrafo 4 del regolamento «SIS polizia». A tale riguardo si rimanda ai commenti all’articolo 15 capoverso 1 lettera j. I risultati di un interrogatorio condotto da un’autorità svizzera sulla base di un controllo di indagine straniero sono di regola resi noti nel quadro dell’assistenza giudiziaria. Conformemente al diritto europeo, il controllo di indagine serve per poter interrogare una persona quando ancora non vi è un ordine di arresto. L’interrogatorio non deve equivalere a un arresto temporaneo: i diritti delle parti ai sensi del CPP vanno garantiti, in particolare l’interrogato non è tenuto a deporre. L’attuazione concreta si basa sulle disposizioni del manuale SIRENE. Il Consiglio federale fornirà maggiori dettagli a livello di ordinanza.
Cpv. 2 lett. g
Questa disposizione corrisponde all’articolo 15 capoverso 1 lettera g. In aggiunta al commento al citato articolo, va osservato che l’espressione «altri oggetti» introduce una definizione aperta che comprende banconote false, tecnologia dell’informazione o altri oggetti di valore come opere d’arte. Occorrerà tenere conto di eventuali concretizzazioni nelle disposizioni esecutive dell’Unione europea.
Cpv. 2 lett. h e hbis
Il nuovo diritto europeo prevede che le autorità possano verificare, nell’ambito dell’immatricolazione o della registrazione, veicoli, natanti, aeromobili, container nonché le armi sottoposte all’obbligo di dichiarazione e i detentori di queste ultime (cfr. art. 45-47 regolamento «SIS polizia»). La lettera h è stata adattata ed è stata aggiunta una nuova lettera hbis.
Cpv. 2 lett. j-p
L’articolo 44 del regolamento «SIS polizia» e l’articolo 34 del regolamento «SIS frontiere» designano le autorità che hanno accesso a SIS II e per quali scopi. Analogamente l’articolo 16 capoverso 2 LSIP indica gli uffici che possono accedere a N-SIS e per quali scopi.