Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/7: Recepimento e trasposizione del pacchetto di riforme concernente il Sistema d'informazione Schengen (SIS) «Sviluppo dell'acquis di Schengen» e Inserimento delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e allestimento di una statistica ampliata nel settore del rimpatrio · 63 pagine
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Cpv. 4 lett. a-d
L’elenco delle autorità che possono comunicare segnalazioni (lett. a-d) resta invariato.
Cpv. 4 lett. e
Il SIC adesso è indicato alla lettera e anziché f.
Cpv. 4 lett. f e g
Per quanto riguarda il settore della migrazione, l’avamprogetto precisa le autorità che procedono a una segnalazione e il compito per cui la eseguono (lett. f e g anziché le attuali lett. g, h e i). Nello specifico si tratta di segnalazioni nel SIS in seguito a decisioni di allontanamento e misure prese a tale riguardo nonché di documenti di viaggio perduti o rubati.
Cpv. 4 lett. h e i
Per ragioni di sistematica legislativa le autorità preposte all’esecuzione delle pene (vigente lett. e) e le autorità della giustizia militare (vigente lett. f) sono ora indicate rispettivamente alle lettere h e i. Cpv. 4 lett. j
In virtù dell’articolo 45 del regolamento «SIS polizia», l’attuale diritto di comunicazione degli uffici cantonali della circolazione stradale (attuale lett. j) va abrogato (in merito al diritto di consultazione concesso agli uffici della circolazione stradale si rimanda al cpv. 5 lett. j).
La delega al Consiglio federale, attualmente disciplinata alla lettera k, è inserita, senza variazioni di contenuto nella lettera j.
Cpv. 5
Cpv. 5 lett. a
Le autorità elencate al capoverso 4 lettere a-d hanno accesso ai dati del N-SIS mediante procedura di richiamo. Per tali autorità è ammesso l’accesso in linea solamente nella misura in cui è necessario per i compiti di cui al capoverso 2.
Cpv. 5 lett. abis
Il SIC ha bisogno di un accesso ai dati del N-SIS per prevenire, accertare o investigare reati terroristici o altri reati gravi.
Cpv. 5 lett. b-g
Nel capoverso 5 lettere b–g sono indicate le autorità migratorie, doganali e di confine che possono accedere al N-SIS e lo scopo per cui possono farlo. Questi accessi si basano sui tre regolamenti Schengen (cfr. anche il commento all’art. 16 cpv. 2 lett. j-p).
Cpv. 5 lett. fbis
La nuova lettera fbisprevede l’accesso al N-SIS per l’unità ETIAS nazionale, ossia la SEM, affinché possa eseguire i compiti relativi all’autorizzazione dei viaggi ETIAS. Per ragioni di semplificazione giuridica, tale accesso è previsto nel presente avamprogetto di modifica della LSIP, anche se il regolamento ETIAS è al momento oggetto di un recepimento e di un’attuazione in sede separata.
Cpv. 5 lett. e
I compiti della SEM sono in particolare previsti alla lettera e che menziona la verifica delle condizioni di entrata e di soggiorno in Svizzera. Il regolamento ETIAS48 prevede nuovi compiti tra cui soprattutto
48 Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226; GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.