Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/7: Recepimento e trasposizione del pacchetto di riforme concernente il Sistema d'informazione Schengen (SIS) «Sviluppo dell'acquis di Schengen» e Inserimento delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e allestimento di una statistica ampliata nel settore del rimpatrio · 63 pagine

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I servizi federali e cantonali attivi in ambito migratorio possono utilizzare N-SIS per adempiere i compiti riportati nelle lettere seguenti.

Lett. j-k

Questi scopi si fondano sull’articolo 44 paragrafo 1 lettera d del regolamento «SIS polizia» e sull’articolo 34 paragrafo 1 lettera d del regolamento «SIS frontiere» (cfr. n. 2.2.3 e n. 2.2.4).

Lett. l

Questo scopo (identificare i richiedenti l’asilo) corrisponde all’articolo 44 paragrafo 1 lettera e del regolamento «SIS polizia» e all’articolo 34 paragrafo 1 lettera e del regolamento «SIS frontiere» (cfr. n. 2.2.3 e n. 2.2.4). L’accesso è previsto solamente per i controlli della sicurezza relativi alle persone e non è concesso alle autorità preposte alle decisioni in materia di asilo.

Lett. m

Questo scopo (controllare le frontiere) corrisponde all’articolo 44 paragrafo 1 lettera a del regolamento «SIS polizia» e all’articolo 34 paragrafo 1 lettera a del regolamento «SIS frontiere» (cfr. n. 2.2.3 e n. 2.2.4).

Lett. n

Questo scopo (visto C) corrisponde all’articolo 34 paragrafo 1 lettera f del regolamento «SIS frontiere» (cfr. n. 2.2.4).

Lett. o

Questo scopo (naturalizzazione) corrisponde all’articolo 34 paragrafo 2 del regolamento «SIS frontiere» (cfr. n. 2.2.4).

Lett. p

Questo scopo (controlli doganali) corrisponde all’articolo 34 paragrafo 1 lettera b del regolamento «SIS frontiere» e all’articolo 44 paragrafo 1 lettera b del regolamento «SIS polizia» (cfr. n. 2.2.4 e

n. 2.2.3).

Cpv. 3

Secondo il vigente capoverso 3, il N-SIS contiene solamente i dati segnaletici relativi alle persone (p. es. i connotati), ai veicoli o agli oggetti. Finora non erano disciplinati né le informazioni né gli avvertimenti relativi a una persona (p. es se è armata, pericolosa o è a rischio suicidio), né le misure da adottare in caso di ritrovamento oppure le autorità responsabili, ecc. Secondo l’articolo 20 paragrafo 3 del regolamento «SIS polizia», queste informazioni essenziali per la ricerca vanno tuttavia inserite nel N-SIS e pertanto l’elenco attuale è troppo ristretto. Poiché i dati citati sono contenuti in RIPOL, è possibile chiarire con il nuovo rimando interno all’articolo 15 capoverso 2 che il N-SIS comprende anche le categorie di dati disponibili in RIPOL. Inoltre, secondo gli sviluppi dell’acquis di Schengen, devono essere consultabili nel N-SIS anche i profili DNA, ma soltanto nei casi di cui all’articolo 42 in combinato disposto con l’articolo 32 paragrafo 1 lettera a del regolamento «SIS polizia». Ciò significa che i profili DNA possono essere aggiunti a una segnalazione solamente se la persona scomparsa deve essere posta sotto protezione ai fini della sua tutela o per evitare una minaccia all’ordine o alla sicurezza pubblici, e se gli standard minimi di qualità posti della Commissione europea sono rispettati. Inoltre, detti profili possono essere utilizzati solo in via sussidiaria ossia se non sono disponibili fotografie, immagini del volto e dati dattiloscopici. Infine, i profili trasmessi possono contenere solamente le informazioni minime imprescindibili per poter identificare la persona scomparsa.