Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/7: Recepimento e trasposizione del pacchetto di riforme concernente il Sistema d'informazione Schengen (SIS) «Sviluppo dell'acquis di Schengen» e Inserimento delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e allestimento di una statistica ampliata nel settore del rimpatrio · 63 pagine

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la concessione o il rifiuto di un’autorizzazione a viaggiare da parte della SEM ai cittadini di Paesi terzi non sottoposti all’obbligo di visto che si recano nello spazio Schengen. Nell’ambito della verifica della concessione di tali autorizzazioni, la SEM deve avere accesso ai dati del SIS. La lettera e comprende pertanto anche l’accesso al SIS a scopi di consultazione da parte della SEM in quanto unità nazionale ETIAS.

Cpv. 5 lett. g

La lettera g elenca ora le autorità che pronunciano ed eseguono le misure di allontanamento e di respingimento fondate sulla Cost., la LStrI, la LAsi e il CP o il CPM. Di conseguenza, le autorità incaricate di eseguire le espulsioni giudiziarie sono autorizzate a consultare il SIS. Le autorità che pronunciano queste espulsioni non hanno invece bisogno di un accesso e non sono pertanto contemplate dal presente capoverso.

Cpv. 5 lett. h

In base all’articolo 47 del regolamento «SIS polizia», gli uffici cantonali incaricati di registrare le armi hanno ora il diritto di consultare il SIS. L’accesso serve da un lato a verificare se la persona che chiede di registrare l’arma è ricercata ai fini della consegna o dell’estradizione o ai fini della sorveglianza discreta, del controllo di indagine o del controllo mirato, e dall’altro a verificare se le armi da fuoco presentate per la registrazione sono ricercate ai fini del sequestro o a fini probatori in un procedimento penale.

Cpv. 5 lett. i

Secondo l’avamprogetto l’UFAC potrà controllare, grazie al SIS II, se l’aeromobile che gli viene presentato o che è sottoposto a notifica, compreso il motore, può essere immatricolato (cfr. art. 46 regolamento «SIS polizia» e art. 16 cpv. 2 lett. i LSIP). Per adempiere questi compiti, l’UFAC deve avere un diritto di consultazione diretto al N-SIS

Cpv. 5 lett. j

Anche gli uffici della navigazione, che hanno compiti simili a quelli degli uffici della circolazione stradale, devono avere accesso al SIS II. Poiché pure l’Ufficio della circolazione e della navigazione dell’esercito (UCNEs), responsabile dell’omologazione di veicoli e natanti utilizzati per scopi militari, può accedere alle segnalazioni nel SIS II, va cancellato l’aggettivo «cantonali» degli uffici della circolazione stradale presente nel capoverso vigente.

Cpv. 6

La direttiva sulla protezione dei dati (direttiva [UE] 2016/68049) costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen ed è stata attuata nel quadro della legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen50. La sua entrata in vigore è prevista per la primavera del 2019. Tale legge non contempla il trattamento di dati da parte del SIC, poiché le attività connesse alla sicurezza nazionale sono escluse dal campo d’applicazione della direttiva (art. 1 par. 3 lett. a in combinato disposto con la consid. n. 14 della direttiva [UE] 2016/680). Dato che il SIC può accedere ai dati del N-SIS, s’intende prevedere che, fino all’entrata in vigore dell’attuale revisione della legge federale sulla protezione dei dati51, il SIC sottostia alla legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen e di conseguenza alla direttiva (UE) 2016/680. Si tratta di una disposizione transitoria che sarà abrogata al momento dell’entrata in

49 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio; ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 89

50 FF 2018 5079, RU 2019 …, RS ….

51 Messaggio del 15 settembre 2017 concernente la legge federale relativa alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati, FF 2017 6941; Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) (progetto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale.