Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/7: Recepimento e trasposizione del pacchetto di riforme concernente il Sistema d'informazione Schengen (SIS) «Sviluppo dell'acquis di Schengen» e Inserimento delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e allestimento di una statistica ampliata nel settore del rimpatrio · 63 pagine

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vigore della nuova legge sulla protezione dei dati, poiché questa sarà applicata al SIC. (cfr. sotto la corrispondente disposizione coordinativa).

Cpv. 7

Il vigente capoverso 6 è adeguato e diventa il capoverso 7. Esso permette l’accesso ai dati di N-SIS da altri sistemi d’informazione mediante un’interfaccia comune. Poiché sussiste anche un’interfaccia tra SIMIC e il N-SIS, va cancellato l’apposizione «di polizia» che connota attualmente i sistemi.

Cpv. 8

Il vigente capoverso 7 diventa il capoverso 8. Esso riporta gli altri sistemi d’informazione della Confederazione autorizzati a trasferire dati nel N-SIS per via automatizzata. In base all’articolo 20 in combinato disposto con l’articolo 23 paragrafo 2 del regolamento 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI del Consiglio, la Svizzera è tenuta a completare le segnalazioni nel SIS con le impronte digitali e le immagini del volto. Attualmente questi dati sono inseriti manualmente. Poiché le ricerche di persone aumenteranno in seguito all’obbligo di segnalare tutti i divieti di entrata, è necessario introdurre un trasferimento automatico dei dati contenuti in AFIS in virtù dell’articolo 354 CP e dei dati contenuti nel SIMIC. Oltre a essere più efficiente, questa procedura permette anche di escludere eventuali errori di trasmissione che possono verificarsi con la registrazione manuale. La trasmissione automatica delle impronte digitali è necessaria anche sotto il profilo della normativa sulla protezione dei dati.

Cpv. 9

La delega di competenze normative al Consiglio federale è disciplinata al capoverso 9 invece che al capoverso 8 e resta invariata.

Cpv. 10

Il vigente capoverso 9 diventa il capoverso 10. Indica le deroghe all’obbligo di informazione previste per il SIC.

Coordinamento con la legge sulla protezione dei dati

All’entrata in vigore della nuova legge sulla protezione dei dati, l’articolo 16 capoversi 6-10 LSIP sarà riformulato. L’applicabilità della legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen al SIC potrà essere pertanto abrogata (cfr. il commento all’art. 16 cpv. 6).

4.2 Inserimento delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e allestimento di una statistica ampliata sulle decisioni di rimpatrio

4.2.1 Legge sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo

Art. 3 cpv. 4bisAP-LSISA

Il nuovo articolo 3 capoverso 4bisLSISA intende da un lato trasporre il presente sviluppo dell’acquis di Schengen proponendo di utilizzare il SIMIC per trasferire al SIS le decisioni di rimpatrio e i divieti di entrata, come disposto dai regolamenti «SIS frontiere» e «SIS rimpatri». Dall’altro, mira ad agevolare l’allestimento di una statistica ampliata riguardante le espulsioni giudiziarie e le decisioni di rimpatrio disposte nei confronti di tutti gli stranieri (cittadini di Paesi terzi o dell’UE/AELS; cfr. n. 2.3, 2.4 e 3.2).

La modifica dell’articolo 3 capoverso 4bisLSISA è stato tuttavia inserito in un avamprogetto separato poiché riguarda un progetto nazionale indipendente collegato all’espulsione giudiziaria e alle statistiche sul rimpatrio. Di conseguenza, se tale progetto venisse respinto, sarà necessario garantire che il decreto federale contenga le disposizioni necessarie all’attuazione dei regolamenti «SIS frontiere» e «SIS rimpatri».