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Consultazione 2019/73: Modificazione dell'ordinanza sulle epizoozie · 15 pagine
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5 Se l’analisi dell’azienda infetta di cui al capoverso 3 e le analisi di cui all’articolo 282 capoverso 4 hanno dato un risultato negativo, il veterinario cantonale revoca il sequestro e la zona di sorveglianza.
Sezione 3 (art. 285-287)
Abrogata
Art. 295 cpv. 1
1Le autorità di polizia cantonali, gli organi del Servizio di consulenza in materia di economia lattiera, quelli dei Servizi di sanità animale secondo l’articolo 11a LFE e quelli del controllo delle derrate alimentari nonché gli organi cantonali di vigilanza della caccia e della pesca devono prestare aiuto agli organi di polizia epizootica nell’esercizio delle loro attività ufficiali.
Art. 295a Collaborazione di imprese per il trasporto di viaggiatori, gestori di
aeroporti e porti, agenzie di viaggio e fornitori di servizi
1In caso di comparsa di un’epizoozia altamente contagiosa in Svizzera o all’estero, le imprese per il trasporto di viaggiatori, i gestori di aeroporti e porti, le agenzie di viaggio e i fornitori di servizi devono, conformemente alle disposizioni dell’USAV, informare la loro clientela sulle limitazioni e i divieti correlati alla comparsa dell’epizoozia.
2Le informazioni vengono fornite in particolare mediante manifesti od opuscoli distribuiti ai viaggiatori.
Art. 297 cpv. 2 lett. g
2L’USAV è inoltre competente per:
g. ordinare alle autorità competenti di predisporre posti di disinfezione e di sorveglianza, effettuare vaccinazioni preventive e adottare altri provvedimenti opportuni in base allo stato della scienza a spese della Confederazione se vi è il pericolo che epizoozie siano introdotte in Svizzera dall’estero.
Art. 312 cpv. 2 lett. e
2 Un laboratorio è riconosciuto se:
e. è collegato ad ALIS.