Progetto

Consultazione 2019/73: Modificazione dell'ordinanza sulle epizoozie · 15 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 12Fedlex · Progetto

5 Se l’analisi dell’azienda infetta di cui al capoverso 3 e le analisi di cui all’articolo 282 capoverso 4 hanno dato un risultato negativo, il veterinario cantonale revoca il sequestro e la zona di sorveglianza.

Sezione 3 (art. 285-287)

Abrogata

Art. 295 cpv. 1

1Le autorità di polizia cantonali, gli organi del Servizio di consulenza in materia di economia lattiera, quelli dei Servizi di sanità animale secondo l’articolo 11a LFE e quelli del controllo delle derrate alimentari nonché gli organi cantonali di vigilanza della caccia e della pesca devono prestare aiuto agli organi di polizia epizootica nell’esercizio delle loro attività ufficiali.

Art. 295a Collaborazione di imprese per il trasporto di viaggiatori, gestori di

aeroporti e porti, agenzie di viaggio e fornitori di servizi

1In caso di comparsa di un’epizoozia altamente contagiosa in Svizzera o all’estero, le imprese per il trasporto di viaggiatori, i gestori di aeroporti e porti, le agenzie di viaggio e i fornitori di servizi devono, conformemente alle disposizioni dell’USAV, informare la loro clientela sulle limitazioni e i divieti correlati alla comparsa dell’epizoozia.

2Le informazioni vengono fornite in particolare mediante manifesti od opuscoli distribuiti ai viaggiatori.

Art. 297 cpv. 2 lett. g

2L’USAV è inoltre competente per:

g. ordinare alle autorità competenti di predisporre posti di disinfezione e di sorveglianza, effettuare vaccinazioni preventive e adottare altri provvedimenti opportuni in base allo stato della scienza a spese della Confederazione se vi è il pericolo che epizoozie siano introdotte in Svizzera dall’estero.

Art. 312 cpv. 2 lett. e

2 Un laboratorio è riconosciuto se:

e. è collegato ad ALIS.