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Consultazione 2019/73: Modificazione dell'ordinanza sulle epizoozie · 15 pagine

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1. non sono infetti,

2. dispongono di un sistema di approvvigionamento idrico indipendente, e

3. sono divisi dagli impianti di detenzione infetti in misura sufficiente da impedire la propagazione dell’epizoozia.

3 Il veterinario cantonale ordina una zona di protezione e una zona di sorveglianza. Ne stabilisce l’estensione in funzione del rischio di diffusione dell’epizoozia diagnosticata. La zona di protezione comprende almeno la superficie dell’azienda di acquacoltura.

4 Per la zona di protezione e la zona di sorveglianza, il veterinario cantonale ordina:

a. l’analisi:

1. delle aziende in cui sono detenuti pesci ricettivi alla VHS, alla IHN o alla ISA,

2. delle acque in cui vivono pesci ricettivi alla VHS, alla IHN o alla ISA;

b. il controllo mensile delle aziende per cui l’analisi di cui alla lettera a ha dato un risultato negativo.

5 Nella zona di sorveglianza, le analisi di cui al capoverso 4 lettera a devono essere effettuate soltanto a campione.

6 I pesci ricettivi alla VHS, alla IHN o alla ISA non possono lasciare la zona di protezione e la zona di sorveglianza. Il veterinario cantonale può consentire eccezioni per gli animali clinicamente sani provenienti da un’azienda non infetta oppure da un impianto di detenzione di un’azienda infetta diviso dagli impianti di detenzione infetti in misura sufficiente da impedire la propagazione dell’epizoozia.

7 L’USAV emana prescrizioni tecniche riguardo allo svolgimento dei provvedimenti in caso di epizoozia.

8 In caso di diagnosi di IHN, VHS o ISA nei pesci che vivono allo stato libero, il veterinario cantonale d’intesa con l’autorità cantonale preposta alla pesca ordina i provvedimenti necessari per evitare la propagazione della malattia.

Art. 282a Reintroduzione di animali e revoca dei provvedimenti di sequestro

1 Dopo la conclusione dei lavori di risanamento, per sei settimane è vietata la reintroduzione di animali nell’azienda infetta o negli impianti di detenzione infetti di un’azienda.

2 In deroga al capoverso 1, il veterinario cantonale può autorizzare la reintroduzione di animali in un’azienda prima del termine di sei settimane se, a causa delle proprietà degli impianti di detenzione, per l’eliminazione sicura dei virus è sufficiente un periodo più breve.

3 Quattro settimane dopo la reintroduzione degli animali occorre effettuare una nuova analisi dell’azienda o dell’impianto di detenzione in questione.

4 Dopo la conclusione dei lavori di risanamento, il veterinario cantonale trasforma la zona di protezione in una zona di sorveglianza.