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Consultazione 2019/73: Modificazione dell'ordinanza sulle epizoozie · 15 pagine

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a. le prestazioni relative al prelievo di campioni per l’analisi di base e la prima analisi di verifica;

b. l’esame dei campioni, prelevati in occasione dell’analisi di base e della prima analisi di verifica, da parte dei laboratori;

c. la riscossione della tassa a carico dei detentori di animali.

2 Ai fornitori delle prestazioni di cui al capoverso 1 lettere a e b, i Cantoni versano le seguenti indennità:

a. un importo forfettario da 125 a 200 franchi per il prelievo dei campioni, a seconda della grandezza e dell’ubicazione dell’azienda detentrice di animali;

b. al massimo 40 franchi per l’analisi in laboratorio di un campione aggregato di un massimo di 10 animali.

3 I laboratori che effettuano delle analisi nel quadro del programma di lotta comunicano all’USAV e ai Cantoni, entro il 1° settembre per il successivo periodo di analisi, la loro tariffa per l’analisi di cui al capoverso 2 lettera b.

Art. 229b Tassa a carico dei detentori di ovini

1 I detentori di ovini sono soggetti a una tassa.

2 L’importo della tassa dipende dall’entità dell’indennità ai laboratori di cui all’articolo 229a capoverso 2 lettera b. Essa ammonta a un minimo di 20 e a un massimo di 30 franchi per campione aggregato di un massimo di 10 animali.

3 La tassa concreta è calcolata in funzione dell’effettivo di ovini dell’anno precedente al periodo di analisi. L’effettivo di ovini viene rilevato sulla base dei dati della banca dati sul traffico di animali; determinante è il numero di giorni/animali.

4 Il 1° ottobre l’USAV stabilisce la tassa per ciascun campione aggregato per il successivo periodo di analisi.

5 L’USAV affida a un terzo la riscossione della tassa.

Art. 229c Utilizzo delle tasse a carico dei detentori di ovini

1 Con le tasse dei detentori di ovini viene finanziata una parte dei costi delle analisi di laboratorio.

2 Il terzo incaricato versa la metà dell’indennità di cui all’articolo 229a capoverso 2 lettera b a un laboratorio non appena tale laboratorio ha inserito un risultato per la prima analisi o la prima analisi di verifica nel sistema dʼinformazione per i dati di laboratorio (ALIS) di cui nell’O-SISVet4.

3 Il laboratorio fattura l’altra metà dell’indennità ed eventuali costi non coperti al Cantone che ha commissionato l’analisi del campione.

4 Un’eventuale eccedenza delle tasse è versata ai Cantoni al termine del programma di lotta. Il rimborso è calcolato in base al numero di ovini di un Cantone al 1° gennaio dell’anno del rimborso.

4 RS 916.408