Progetto
Consultazione 2019/73: Modificazione dell'ordinanza sulle epizoozie · 15 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto
Art. 15d cpv. 1 lett. d n. 5
1 Il passaporto per equide deve contenere le seguenti indicazioni:
d. i seguenti dati relativi all’animale:
5. nomi sportivi o d’uso dell’animale, se disponibili,
Art. 18a cpv. 3bis
3bisL’apicoltore annuncia al servizio cantonale competente, entro tre giorni lavorativi, un nuovo apiario, il cambio di apicoltore e la chiusura dell’apiario.
Art. 19a cpv. 2 e 3
2 Prima di trasferire le api in un altro circondario d’ispezione, l’apicoltore è tenuto a notificarlo all’ispettore degli apiari della vecchia rispettivamente della nuova ubicazione. Se necessario l’ispettore degli apiari della vecchia ubicazione effettua un controllo sanitario.
3 Il trasferimento di nuclei di fecondazione in stazioni di fecondazione non deve essere notificato. Per nucleo di fecondazione si intende uno sciame artificiale e una regina vergine su telaini senza covata, solo con fogli cerei o porzioni di essi.
Art. 23 Sorveglianza sanitaria delle aziende di acquacoltura
1 Almeno una volta l’anno, un veterinario con esperienza nell’ambito della salute degli animali acquatici deve provvedere al controllo della salute degli animali delle seguenti aziende di acquacoltura:
a. aziende che importano pesci vivi dall’estero;
b. aziende che consegnano pesci vivi, ad eccezione degli allevamenti di pesci da ripopolamento che consegnano pesci vivi nell’ambito del ripopolamento di corsi d’acqua;
c. aziende con una produzione annua superiore a 500 kg.
2 Durante il controllo devono essere verificati e documentati i seguenti aspetti:
a. la situazione sanitaria attuale nell’azienda;
b. i problemi sanitari manifestatisi dall’ultimo controllo nonché i trattamenti e le verifiche effettuati per questo motivo;
c. le indicazioni per le misure profilattiche e le terapie intervenute dall’ultimo controllo;
d. il giornale dei trattamenti e la conservazione dei medicamenti veterinari.
3 Per le aziende di acquacoltura che non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1, il veterinario cantonale può disporre una sorveglianza sanitaria.
4 La documentazione relativa alla sorveglianza sanitaria deve essere esibita su richiesta agli organi preposti alla polizia sanitaria. La documentazione va conservata per cinque anni.