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Consultazione 2019/73: Modificazione dell'ordinanza sulle epizoozie · 15 pagine

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Art. 51 cpv. 2bis

2bisL’autorizzazione vale solo per il Cantone che l’ha rilasciata.

Art. 59 cpv. 1

1 I detentori devono accudire e curare gli animali in modo adeguato; essi devono prendere i provvedimenti necessari per mantenerli sani e per garantire la biosicurezza all’interno della loro azienda detentrice di animali. Essi utilizzano i medicamenti veterinari in modo oculato.

Sezione 3 (art. 104 e 105)

Abrogata

Art. 116 cpv. 2

2 Il periodo d’incubazione è di 15 giorni.

Art. 118 Movimento di animali nelle zone di protezione in caso di focolaio

della peste suina africana

1 In deroga all’articolo 90 capoverso 2, il veterinario cantonale può autorizzare il trasferimento di animali in un altro effettivo se tutti gli animali delle specie ricettive sono stati analizzati e non vi sono casi sospetti di epizoozia.

2 Prima di abbandonare l’effettivo, gli animali devono essere contrassegnati in modo chiaro.

Art. 118a Movimento di animali nelle zone di protezione e di sorveglianza in

caso di focolaio della peste suina classica

1Gli animali delle specie ricettive possono lasciare le stalle per l’uscita sui pascoli o nelle corti limitrofe alla rispettiva stalla soltanto se tutti gli effettivi della zona di protezione sono stati analizzati e non sono stati diagnosticati ulteriori casi.

2L’articolo 90 capoverso 3 è applicabile soltanto se tutti gli effettivi della zona di protezione sono stati analizzati e non sono stati diagnosticati ulteriori casi.

3 In deroga all’articolo 92 capoverso 3, i suini possono essere trasferiti in un altro effettivo o al macello solo sette giorni dopo che è stata ordinata la zona di sorveglianza. Prima di abbandonare l’effettivo, gli animali devono essere contrassegnati in modo chiaro.

Art. 119 Revoca dei provvedimenti di sequestro nelle zone di sorveglianza I provvedimenti di sequestro nelle zone di sorveglianza possono essere revocati:

a. al più presto 15 giorni dopo la revoca dei provvedimenti di sequestro nelle zone di protezione; e