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Consultazione 2019/73: Modificazione dell'ordinanza sulle epizoozie · 15 pagine

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b. galline ovaiole: se l’azienda detentrice di pollame comprende più di 1000 posti;

c. polli da ingrasso: se la superficie di base del pollaio dell’azienda detentrice di pollame è superiore a 333 m2;

d. tacchini da ingrasso: se la superficie di base del pollaio dell’azienda detentrice di pollame è superiore a 200 m2;

2 Seguendo le istruzioni del servizio veterinario cantonale, l’avicoltore preleva campioni di:

a. animali da allevamento:

1. per i pulcini di un giorno, tra il primo e il terzo giorno di vita,

2. all’età di quattro-cinque settimane,

3. all’età di 15-20 settimane, in ogni caso due settimane prima del trasferimento nella stalla per galline ovaiole,

4. ogni tre settimane durante il periodo di deposizione;

b. galline ovaiole:

1. all’età di 15-20 settimane, in ogni caso due settimane prima del trasferimento nella stalla per galline ovaiole,

2. ogni 15 settimane durante il periodo di deposizione, per la prima volta nella 24°settimana di vita;

c. animali da ingrasso: a partire da tre settimane prima della macellazione.

3 L’avicoltore deve prelevare campioni di tutti gli effettivi della sua azienda detentrice di animali.

4 Per gli animali da allevamento invece del prelievo di campioni di cui al capoverso 2 lettera a possono essere prelevati e analizzati campioni nell’incubatoio, se gli animali sgusciati sono destinati alla vendita all’interno del Paese. L’analisi deve avvenire almeno ogni tre settimane.

5 Per gli animali da ingrasso, in deroga al capoverso 2 lettera c è sufficiente un prelievo di campioni una volta l’anno di tutti gli effettivi detenuti in quel momento, purché durante un anno tutti gli effettivi siano risultati negativi al test delle salmonelle.

6 Il servizio veterinario cantonale preleva campioni di:

a. animali da allevamento: due volte l’anno di ogni effettivo di un’azienda detentrice di pollame durante la fase produttiva;

b. galline ovaiole: una volta l’anno di un effettivo di un’azienda detentrice di pollame durante la fase produttiva;

c. animali da ingrasso: una volta l’anno di un effettivo almeno nel 10 per cento delle aziende detentrici di pollame di cui al capoverso 1 lettere c e d.