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Consultazione 2019/73: Modificazione dell'ordinanza sulle epizoozie · 15 pagine

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Art. 229d Prelievo dei campioni e analisi: requisiti e obblighi

1 I campioni per l’analisi delle aziende detentrici di ovini devono essere prelevati da veterinari o persone sotto la responsabilità di un veterinario.

2 Tutte le persone che effettuano il prelievo dei campioni devono frequentare un corso che trasmette conoscenze sulla lotta contro la zoppina e sul modo corretto di prelevare i campioni. Il corso è organizzato dall’USAV e dura mezza giornata.

3 I veterinari inseriscono i dati relativi ai campioni prelevati in ASAN.

4 I laboratori incaricati dell’analisi dei campioni inseriscono i risultati dell’analisi in ALIS entro una settimana dal ricevimento del campione.

Art. 229e Traffico di animali

1 Durante il periodo di analisi, gli ovini possono essere trasferiti in un’altra azienda detentrice di ovini se:

a. provengono da un’azienda detentrice di ovini per la quale l’ultimo controllo ufficiale ha fornito un risultato delle analisi negativo; oppure

b. nel periodo di analisi in corso, per l’azienda di provenienza e per l’azienda di destinazione non è ancora disponibile il risultato delle analisi.

2 Nell’intervallo tra i periodi di analisi, gli ovini possono partecipare a mercati di bestiame o essere tenuti al pascolo insieme a ovini di un’altra azienda detentrice di animali soltanto se provengono da un’azienda detentrice di ovini per la quale l’ultimo controllo ufficiale ha fornito un risultato delle analisi negativo. Il veterinario cantonale può autorizzare deroghe a determinate condizioni.

Art. 229f Vaccinazione contro la zoppina

1 Possono essere vaccinati contro la zoppina soltanto gli ovini che provengono da un’azienda detentrice di ovini per la quale l’ultimo controllo ufficiale durante il periodo di analisi in corso ha fornito un risultato delle analisi negativo.

2 La vaccinazione è vietata nei quattro mesi precedenti a un periodo di analisi.

Art. 229g Provvedimenti del veterinario cantonale in caso di risultato delle

analisi positivo o di malattia manifesta

1 Se il risultato delle analisi è positivo, il veterinario cantonale ordina i provvedimenti in caso di epizoozia di cui all’articolo 228c capoverso 1. La revoca dei provvedimenti in caso di epizoozia è retta dall’articolo 228c capoverso 2.

2 Se in un’azienda detentrice di ovini uno o più animali sono manifestamente affetti da zoppina, il veterinario cantonale può, d’intesa con il detentore degli animali, rinunciare a un prelievo di campioni e alle relative analisi e ordinare direttamente i provvedimenti di cui all’articolo 228c capoverso 1.

3 Nei casi di cui al capoverso 1 o 2, il veterinario cantonale può, a condizioni atte a minimizzare i rischi, autorizzare il trasferimento di animali: