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Consultazione 2019/73: Modificazione dell'ordinanza sulle epizoozie · 15 pagine

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b. dopo che l’analisi sierologica di un numero rappresentativo di effettivi ha dato un risultato negativo.

Art. 126 lett. a

Abrogata

Art. 134 cpv. 1 lett. f

1In caso di diagnosi di carbonchio ematico, il veterinario cantonale ordina, nell’effettivo infetto, i seguenti provvedimenti:

f. la pastorizzazione del latte.

Art. 174e cpv. 1 lett. f e cpv. 2 e 2bis

1In caso di diagnosi di BVD il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado di tutti gli effettivi dell’azienda detentrice di bovini. Ordina inoltre:

f. concerne solo il testo francese.

2Concerne solo il testo francese.

2bisAl più tardi un anno dopo la revoca di tutti i sequestri, il veterinario cantonale ordina un’analisi sierologica dell’effettivo riguardo alla BVD.

Art. 180c cpv. 1

1 Negli ovini e nei caprini di età superiore ai dodici mesi o a cui è spuntato un incisivo permanente, sono considerati materiale a rischio specificato:

a. il cervello nella scatola cranica;

b. gli occhi; e

c. il midollo spinale con la dura madre (dura mater).

Art. 218 rubrica e cpv. 2

Riconoscimento ufficiale

2 Abrogato

Titolo prima dell’art. 228

Sezione 5: Zoppina

Art. 228 Campo d’applicazione

1 Le prescrizioni della presente sezione e della successiva sezione 5a sono applicabili nella lotta contro la zoppina negli ovini.

2 Se la zoppina è constatata in altri ruminanti tenuti come animali domestici, il veterinario cantonale può ordinare che i provvedimenti di lotta contro la zoppina