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Consultazione 2019/73: Modificazione dell'ordinanza sulle epizoozie · 15 pagine
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b. dopo che l’analisi sierologica di un numero rappresentativo di effettivi ha dato un risultato negativo.
Art. 126 lett. a
Abrogata
Art. 134 cpv. 1 lett. f
1In caso di diagnosi di carbonchio ematico, il veterinario cantonale ordina, nell’effettivo infetto, i seguenti provvedimenti:
f. la pastorizzazione del latte.
Art. 174e cpv. 1 lett. f e cpv. 2 e 2bis
1In caso di diagnosi di BVD il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado di tutti gli effettivi dell’azienda detentrice di bovini. Ordina inoltre:
f. concerne solo il testo francese.
2Concerne solo il testo francese.
2bisAl più tardi un anno dopo la revoca di tutti i sequestri, il veterinario cantonale ordina un’analisi sierologica dell’effettivo riguardo alla BVD.
Art. 180c cpv. 1
1 Negli ovini e nei caprini di età superiore ai dodici mesi o a cui è spuntato un incisivo permanente, sono considerati materiale a rischio specificato:
a. il cervello nella scatola cranica;
b. gli occhi; e
c. il midollo spinale con la dura madre (dura mater).
Art. 218 rubrica e cpv. 2
Riconoscimento ufficiale
2 Abrogato
Titolo prima dell’art. 228
Sezione 5: Zoppina
Art. 228 Campo d’applicazione
1 Le prescrizioni della presente sezione e della successiva sezione 5a sono applicabili nella lotta contro la zoppina negli ovini.
2 Se la zoppina è constatata in altri ruminanti tenuti come animali domestici, il veterinario cantonale può ordinare che i provvedimenti di lotta contro la zoppina