Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 68 pagine
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Art. 8 Utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze
Questa disposizione viene adeguata in seguito alla revisione totale dell’OGC e fa riferimento alla nuova ordinanza sulle radiofrequenze (ORad) per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai fornitori di servizi di telecomunicazione che utilizzano lo spettro delle frequenze.
Art. 9 Posti di formazione professionale di base
Le modifiche introdotte nel titolo e nel capoverso 1 riguardano unicamente l’adeguamento linguistico alla terminologia dell’articolo 29 capoverso 2 della versione totalmente riveduta della legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (FF 2019 3751) nel settore della formazione professionale di base. Poiché un adeguamento corrispondente è già stato effettuato nell’articolo 6 della LTC riveduta, questo dovrebbe essere ripreso anche a livello di ordinanza. Tale obbligo va soddisfatto dai fornitori interessati 18 mesi dopo l’ingresso sul mercato.
Art. 10 Trasparenza dei prezzi
Quando il capoverso 1bisè stato inserito nel 2015, il riferimento al capoverso 3 non è stato adeguato di conseguenza. Tuttavia, per gli stessi motivi di cui ai capoversi 1 e 2, le deroghe di cui al capoverso 3 si applicano anche al capoverso 1bis, allora introdotto. La congiunzione «e» è pertanto sostituita dalla congiunzione «a».
Art. 10a Tariffe per il roaming internazionale e il suo sblocco
In pratica, le informazioni di cui al capoverso 2 sono spesso trasmesse al cliente tramite uno o più messaggi SMS. Questo funziona generalmente molto bene con smartphone o tablet dotati della giusta tecnologia mobile. Tuttavia, con lo sviluppo di terminali e applicazioni mobili, alcune apparecchiature sebbene dotate di carta SIM non possono ricevere SMS o non dispongono dei dispositivi necessari per ricevere queste informazioni. In tali casi gli operatori mobili, per evitare al cliente costi di roaming indesiderati dei quali non ha potuto essere informato, devono adottare misure concrete per bloccare l’accesso e il consumo di dati in roaming a pagamento. Questo blocco dura finché il cliente non ha riattivato egli stesso l’accesso (ad es. tramite un’interfaccia web integrata nel conto cliente). Al più tardi al momento della riattivazione dell’accesso ai dati in roaming a pagamento, il cliente deve inoltre essere debitamente informato sulle tariffe applicabili e su dove può ottenere informazioni in merito alle tariffe in vigore, alle opzioni tariffarie e alle riduzioni di prezzo a sua disposizione. Inoltre, gli va data la possibilità di fissare un limite massimo dei costi sostenuti per il consumo di dati in roaming o di sce- gliere un’opzione tariffaria corrispondente. Queste misure concrete vanno obbligatoriamente adottate nei confronti del cliente solo se i costi generati dal roaming (internazionale) sono superiori a quelli che sarebbero generati da un uso simile in Svizzera e se le possibili tariffe forfettarie per il consumo di dati in roaming internazionale del cliente non sono illimitate.
Per consentire ai propri clienti di anticipare eventuali blocchi dei servizi di roaming internazionale di dati di cui al capoverso 4 lettera a, gli operatori mobili devono offrire loro la possibilità di organizzare in anticipo l’accesso ai servizi di roaming internazionale di dati (ad es. tramite un’interfaccia web inte- grata nel conto del cliente) in modo semplice, comprensibile e gratuito. Il cliente potrà così scegliere in qualsiasi momento di attivare questi servizi per un determinato periodo di tempo (ad es. per la durata del suo viaggio all’estero). Può anche decidere di attivare questi servizi una volta per tutte scegliendo le offerte che gli vengono proposte; così facendo, si assume però il rischio che l’offerta selezionata venga attivata ogni volta che si trova in una situazione di roaming internazionale. Infine, occorre dargli la possibilità di disattivare questi servizi, nel qual caso sarà obbligato ad attivarli specificamente ogni volta che si trova in una situazione di roaming internazionale.
7/68 Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione