Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 68 pagine
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Capoverso 4:
Il parametro di qualità più importante è attualmente la velocità di trasmissione dei dati. Particolarmente significativa è la velocità di trasmissione dati che può essere effettivamente raggiunta in un determi- nato arco di tempo. È ipotizzabile che, per ogni servizio, i fornitori indichino quanto sia stata la velocità di trasmissione dati negli ultimi trenta giorni in cui non si sono verificati problemi di funzionamento.
Deve essere indicato anche il rapporto tra la velocità di trasmissione dati misurata e la velocità mas- sima di trasmissione dati concordata contrattualmente.
Oltre alla velocità di trasmissione dati, i parametri abituali attualmente misurati comprendono il ritardo nella trasmissione dati (delay), le fluttuazioni del ritardo (jitter) e la perdita di pacchetti di dati durante il la trasmissione (perdita di pacchetti).
Capoverso 5:
Per i clienti è importante che le misurazioni siano comparabili. Se ciascun FST effettuasse misurazioni diverse e presentasse i risultati in modi diversi, le informazioni sarebbero di scarsa utilità per i clienti. Le informazioni sulla qualità sono pubblicate in almeno due forme:
1. come grafico contenente i vari prodotti di accesso a Internet con le diverse qualità effettiva- mente misurate da tutti i clienti messe a confronto con la qualità concordata contrattualmente del rispettivo prodotto di accesso a Internet;
2. come mappa geografica dettagliata sulla quale sono visualizzate tutte le misurazioni aggior- nate.
Capoverso 6:
In Svizzera esistono numerosi fornitori di accesso a Internet. Per i fornitori molto piccoli un obbligo di pubblicare i dati di misurazione, comporterebbe un rapporto costi–benefici meno vantaggioso. Se- condo le statistiche dell’UFCOM, nel 2017 il quinto maggiore fornitore di accessi fissi a Internet a banda larga aveva una quota di mercato dello 0,6 per cento. I dati rilevati da questi piccoli fornitori ri- guardano solo un numero limitato di clienti, essi non sono pertanto tenuti a pubblicarli, ma continuano ad avere il diritto di farlo. È auspicabile che pubblichino volontariamente i loro dati di misurazione con- sentendo così ai clienti di effettuare un confronto. Un fornitore con una quota di mercato superiore all’1% nell’accesso fisso o mobile a Internet deve pubblicare i dati di misurazione sia per l’accesso fisso che per quello mobile. Grazie agli effetti di sinergia, l’onere per la pubblicazione di entrambi i gruppi di dati non è doppio rispetto alla pubblicazione dei dati di misura riguardanti solo l’accesso fisso o solo quello mobile.
Capoverso 7:
Nelle prescrizioni tecniche e amministrative l’UFCOM disciplina le modalità di misurazione e presenta- zione dei parametri di qualità, in modo che i clienti possano decidere quali servizi di telecomunica- zione intendono utilizzare non solo in base al confronto dei prezzi, ma anche alla qualità. Queste infor- mazioni devono fondarsi su misurazioni comparabili e significative, presentate in modo completo e ac- curato per aiutare i clienti nel decidere se cambiare accesso a Internet.
Art. 10f Internet aperto
Capoverso 1–4:
I capoversi da 1 a 4 elencano le eccezioni in cui i fornitori possono derogare alla regola della trasmis- sione indiscriminata. Naturalmente, queste regole si applicano solo alla trasmissione su Internet stesso, vale a dire, tecnicamente parlando, a livello di rete.
Le misure adottate ai punti terminali della trasmissione dati ‒ come la negoziazione della velocità di trasmissione dati tra i due punti terminali in una connessione TCP ‒ non sono interessate da queste regole in quanto hanno luogo ai punti terminali e quindi al di fuori dell’accesso a Internet.
Capoverso 2:
Una disparità di trattamento ai sensi dell’articolo 12e capoverso 2 lettera b LTC è fondamentale in par- ticolare per prevenire la diffusione di malware o furti di identità tra gli utenti finali attraverso spyware.
10/68 Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione