Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 68 pagine
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Art. 10d Opzioni per prestazioni di roaming internazionale
Negli ultimi due anni, tutti i principali operatori di telefonia mobile hanno offerto abbonamenti con unità inclusive di roaming. Tuttavia, queste offerte sono tra le più costose. L’obbligo per gli operatori di rete mobile di offrire offerte combinate che comprendono il roaming, come previsto dall’articolo 12abislet- tera d LTC, non è pertanto né necessario né opportuno al momento; questa misura soddisferebbe in- fatti solo le esigenze degli utenti assidui che già dispongono di offerte corrispondenti. Allo stesso tempo, rafforzerebbe la tendenza avviata dagli stessi operatori di telefonia mobile che negli ultimi due anni hanno in alcuni casi aumentato i prezzi della telefonia in roaming per gli utenti senza opzioni,
pacchetti o abbonamenti ad alto prezzo, per indurli a stipulare un abbonamento più costoso con unità inclusive. Gli utenti pagano le unità inclusive attraverso i maggiori costi mensili. Per questo motivo, oc- corre garantire che i clienti con collegamenti prepagati o abbonamenti a basso costo continuino a di- sporre di opzioni tariffarie che consentano loro di acquistare servizi di roaming a prezzi ridotti. In caso contrario, questi clienti potrebbero sentirsi costretti ad acquistare abbonamenti costosi con unità inclu- sive pensando di evitare in questo modo i prezzi elevati del roaming.
La disposizione stabilisce alle lettere a e b che le tariffe devono essere ridotte rispetto alle tariffe stan- dard e che i clienti possono determinare il periodo nel modo più flessibile possibile. Deve essere libe- ramente selezionabile almeno il momento di inizio da cui si applica l’opzione riservata, e idealmente anche la durata, al fine di soddisfare il più possibile le esigenze dei clienti. Questo per garantire che le opzioni non siano rese poco allettanti e che i crediti acquistati (minuti, numero di messaggi o volumi di dati) non scadano inutilizzati. Inoltre, si vuole impedire che la validità di un’opzione sia legata a un mese civile o a un altro intervallo di fatturazione (lettera c). In questo modo si evita che un’opzione ac- quistata scada nel bel mezzo di una settimana di vacanza e che i clienti siano costretti ad acquistare una seconda opzione soltanto perché il momento di fatturazione cade nel periodo del loro viaggio.
Art. 10e Informazione dei fornitori sulla qualità dei servizi
Capoverso 1:
Le informazioni sulla qualità dei servizi di telecomunicazione consentono ai clienti di selezionare l’of- ferta a loro più confacente. A tal fine, essi devono conoscere non solo la qualità dei servizi offerti dal proprio fornitore, ma anche quella dei servizi di altri fornitori.
Le informazioni sulla qualità dei servizi di cui si fruisce al momento presso il proprio fornitore devono essere precise e riferirsi specificamente alla propria connessione.
Le informazioni sulla qualità dei servizi di altri fornitori possono invece essere solo statistiche, poiché generalmente i clienti non hanno accesso ai servizi degli altri fornitori e non possono quindi misurarne la qualità.
Capoverso 2 e 3:
I clienti devono avere la scelta tra diverse offerte di accesso a Internet fisso o mobile. Le informazioni sulla qualità devono pertanto riguardare entrambi i tipi di accesso. Per un accesso fisso a Internet la qualità può essere misurata in modo più preciso, perché viene solitamente utilizzato da un solo
cliente. Nel caso dell’accesso mobile a Internet, invece, i canali di comunicazione nel raggio d’azione di un’antenna di telefonia mobile sono disponibili contemporaneamente a diversi clienti, il cui numero non può mai essere previsto con esattezza. Per questo motivo, non è possibile fare affermazioni al- trettanto significative sulla qualità dell’accesso mobile a Internet quanto lo è sulla qualità dell’accesso fisso a Internet. Naturalmente, misurazioni e rilevazioni statistiche sono possibili anche per l’accesso mobile a Internet.
In alcuni punti di accesso a Internet, il fornitore non ha accesso all’apparecchiatura terminale del cliente. In questi casi la misurazione della qualità può essere effettuata solo con uno sforzo spropor- zionato da parte sua. Il fornitore deve quindi consentire ai clienti di misurare la qualità, consolidare i risultati di tali misurazioni e pubblicarli in forma sufficientemente anonima. I dettagli saranno discipli- nati conformemente al capoverso 8.
9/68 Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione