Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 68 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 62Fedlex · Rapporto esplicativo

dello spettro delle frequenze, l’UFCOM non è notificato o lo spettro è utilizzato senza attestato di ca- pacità. Il titolo e il capoverso 1 devono quindi essere adeguati di conseguenza.

Art. 6 Calcolo in funzione del tempo impiegato

L’attuale articolo 2 dell’ordinanza del DATEC sulle tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni va integrato senza modifiche nell’articolo 6 della nuova OTST.

Art. 7 Rimborso

Questa disposizione corrisponde al vigente articolo 6 OTST. Le modifiche apportate a tale articolo non cambiano le regole applicabili, ma le chiariscono. Attualmente, le tasse uniche riscosse non sono mai rimborsate, perché la prestazione correlata è stata fornita. Tuttavia, tale principio non emerge in modo chiaro dalle regole attuali ed è quindi stato sancito al capoverso 1. Inoltre è stata rivista la formula- zione del titolo: «eccezioni all’esazione retroattiva» è stato sostituito con «rimborso», che meglio ri- flette il contenuto della disposizione. Il vigente articolo 6 OTST, che concerne unicamente le tasse an- nuali o pluriennali, è stato integrato nel capoverso 2. Infine la nozione più generale di tassa è nuova- mente utilizzata al capoverso 2.

Le tasse amministrative riscosse in anticipo annualmente per la gestione di un indicativo di chiamata e di identificativi in relazione a impianti di radiocomunicazione marittima e renana nonché per la ge- stione di un indicativo di chiamata in relazione con impianti per radioamatori e per le radiocomunica- zioni aeronautiche (cfr. art. 45 cpv. 6–8) sono poco elevate. In caso di rimborso, il dispendio e i relativi costi per l’UFCOM sarebbero nella maggior parte dei casi più elevati rispetto all’ammontare del rim- borso stesso. È pertanto giustificabile prevedere nell’articolo in questione un’eccezione al rimborso (cpv. 2 lett. d–f).

Art. 8–15

Salvo per la loro formulazione, sotto il profilo materiale queste disposizioni corrispondono agli arti- coli 7–14 dell’OTST vigente.

Art. 16 Altre concessioni di radiocomunicazione

A seguito del cambiamento di paradigma, con il passaggio dall’obbligo generale di concessione in caso di diritti di utilizzazione delle frequenze al principio dell’esenzione dalla concessione, per le radio- comunicazioni aeronautiche, marittime o renane e gli impianti di radiocomunicazione marittima portatili con chiamata selettiva digitale (digital selective calling [DSC]) non sarà più necessaria una conces- sione. Pertanto, la riscossione di una tassa di concessione per le radiocomunicazioni non si giustifica più. La lettera a va adeguata di conseguenza, mentre la lettera b va abrogata.

Art. 17 Esenzione dalle tasse per le concessioni di radiocomunicazione

Nell’ambito della revisione della LTC la terminologia dell’articolo 39 è stata adeguata. Questo aspetto dev’essere considerato anche nell’ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni. Il capo- verso 1 è adeguato di conseguenza.

62/68 Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione