Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/81: Modifiche alle ordinanze sulla previdenza professionale · 17 pagine

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Pareri spontanei

CP, CAV PP, CPEG, FVE, LOAMS e SFAMA appoggiano le modifiche proposte.

La CAV PP osserva che con l’introduzione di una categoria distinta gli investimenti infrastrutturali non sono più considerati investimenti alternativi, benché restino prodotti caratterizzati da una struttura complessa e rischi accresciuti. Per tener conto della nuova categoria istituita, propone di modificare l’ordinanza sulle fondazioni d’investimento. Secondo la CPEG, che peraltro approva la modifica proposta, essa pare introdurre un limite d’investimento, e quindi, ai fini della certezza del diritto, tale limite dovrebbe essere definito direttamente nella legge. Secondo LOAMS, è giusto considerare gli investimenti in questione quale categoria a sé stante, con alcune particolarità in comune con gli investimenti nel settore immobiliare ma separata dalla categoria degli investimenti alternativi quali i fondi speculativi (hedge funds) o le private equity; ritiene che limitare questo tipo di investimenti al 10 per cento al massimo del patrimonio di previdenza rappresenti una soluzione adeguata. SFAMA si rallegra che venga creata una nuova categoria di attivi per gli investimenti nelle infrastrutture, ritenendo che questa novità conferisca agli istituti di previdenza maggiore flessibilità nella scelta degli investimenti. Tuttavia, è del parere che il requisito concernente la diversificazione debba essere ridefinito; propone quindi di rinunciare a fissare una percentuale e di lasciare agli istituti di previdenza il compito di valutare la diversificazione necessaria.

3.2.3 Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3)

3.2.3.1 Osservazioni concernenti l’articolo 2a (riduzione delle prestazioni qualora il beneficiario abbia causato volontariamente la morte dell’intestatario della previdenza)

La maggioranza dei partecipanti si dichiara favorevole a questa proposta. Soltanto 5 partecipanti formulano qualche riserva. Secondo 4 partecipanti non tocca agli istituti che si occupano della previdenza vincolata decidere in merito al coordinamento delle conseguenze di una condanna penale e alle sue possibili ripercussioni in materia di previdenza professionale.

Cantoni

16 Cantoni (AG, AI, AR, BE, BS, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR e ZH) sostengono questa

proposta e la considerano giustificata. Secondo BS e SO, la possibilità di ridurre o negare le prestazioni ai beneficiari che hanno causato volontariamente la morte dell’intestatario della previdenza è ragionevole e appropriata. SH sottolinea che la possibilità di ridurre le prestazioni soddisfa il generale senso di giustizia, e che le prestazioni divenute disponibili devono essere trasmesse al beneficiario successivo. UR approva la proposta, poiché consente agli istituti di libero passaggio di ridurre le prestazioni indipendentemente da altre assicurazioni sociali. Anche ZG l’approva, ma pensa che la formulazione della disposizione sia troppo vaga, poiché consente di violare il principio della presunzione di innocenza nei confronti del beneficiario in questione.

GR esprime alcune riserve e chiede di formulare prescrizioni per la graduazione della riduzione delle prestazioni o per il rifiuto di versarle in base alla gravità della pena, poiché l’applicazione delle regole di diritto penale non è compito degli istituti che si occupano della previdenza vincolata

.

5 Cantoni (BL, FR, GE, GL e VD) non si esprimono su questa modifica.

Partiti

Il PLR approva l’introduzione di questo nuovo articolo, che risponde al problema in questione. L’UDC appoggia la proposta. Il PVL non formula alcuna osservazione su questa disposizione, ma si dichiara favorevole al progetto nel suo insieme.