Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/81: Modifiche alle ordinanze sulla previdenza professionale · 17 pagine
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Il PSS formula una riserva, poiché ritiene che il compito di determinare il coordinamento delle conseguenze di una condanna penale e delle sue possibili ripercussioni sulla previdenza professionale non spetti agli istituti che si occupano della previdenza vincolata.
Associazioni mantello nazionali dell’economia
USC e USAM approvano la proposta.
L’USS formula una riserva precisando che non spetta agli istituti che si occupano della previdenza vincolata determinare se una prestazione debba essere ridotta o negata, poiché non sono in grado di valutare le questioni di colpevolezza e non sta a loro tenere conto di considerazioni penali.
Travail.Suisse non si pronuncia su questa proposta.
Altre organizzazioni e organi d’esecuzione
10 organizzazioni (inter-pension, VVS, CSEP, VVP, Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza
LPP e delle fondazioni, IZS, Fondazione istituto collettore LPP, ASIP, CSA, KGAST, FER) approvano questa nuova disposizione.
La FER sottolinea che l’introduzione di questo articolo consente agli istituti che si occupano della previdenza vincolata di ridurre o negare una prestazione a un beneficiario che abbia causato volontariamente la morte dell’intestatario della previdenza.
L’ASA formula una riserva e specifica che la nuova disposizione deve essere applicata soltanto ai conti di libero passaggio presso fondazioni bancarie e non alle polizze di libero passaggio stipulate presso le compagnie d’assicurazioni, che sono assoggettate alla legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione (LCA)1. Siccome si basano sulla LCA, le compagnie d’assicurazioni hanno già la possibilità di sopprimere prestazioni. Inoltre, la disposizione proposta prevede che la prestazione divenuta disponibile deve essere trasmessa al beneficiario successivo, ma in tal modo conferisce a quest’ultimo diritti inesistenti in materia di contratto di assicurazione. Nel diritto delle assicurazioni private, la prestazione divenuta disponibile non spetta ad alcun altro beneficiario. Se non vi sono co-beneficiari (beneficiari di pari livello), la compagnia d’assicurazioni è dispensata dall’obbligo di versare prestazioni. La modifica proposta è pertanto incompatibile con il diritto delle assicurazioni private. L’ASA ritiene dunque che l’articolo 2a AP-OPP 3 non debba entrare in vigore prima della modifica dell’articolo 82 LPP (equiparazione di altre forme di previdenza) prevista nell’ambito della revisione del diritto successorio, poiché a suo giudizio quest’ultimo articolo non costituisce, nel suo tenore vigente, una base legale sufficiente.
CSI e SWIC non si esprimono su questa proposta.
Pareri spontanei
CPEG, CP e FVE sono favorevoli a questa nuova disposizione.
3.2.3.2 Osservazioni concernenti l’articolo 3 capoverso 2 lettera b e l’articolo 3a (trasferimento del capitale di previdenza a un istituto di previdenza o ad altre forme riconosciute di previdenza)
La maggioranza dei partecipanti si dichiara favorevole a queste modifiche. Solo 6 partecipanti hanno formulato riserve al loro riguardo.
Cantoni
22 Cantoni (AG, AI, AR, BL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, TI, UR, VD, ZG
e ZH) approvano le modifiche proposte. 3 Cantoni (GL, UR e ZH) si rallegrano di queste modifiche e della chiarezza che conferiscono al sistema. FR e GE constatano che esse ufficializzano la prassi fiscale
1 RS 221.229.1