Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/84: Legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF) (finora: Revisione totale della legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione (LCDI)) · 16 pagine

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Procedura di consultazione sulla legge federale concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF)

interessata, impugnando la decisione di attuazione, non possa invocare motivi che avrebbe potuto far valere già nella procedura ordinaria, anche se la decisione di tassazione era ancora in vigore. Qualsia altra interpretazione dell’articolo 19 LECF consentirebbe, mediante la decisione di attuazione, di rivedere la decisione ordinaria in relazione a elementi che non sarebbero collegati all’accordo amichevole, poiché, ai sensi dell’articolo 19 capoversi 3 e 4 LECF, tale decisione comporterebbe le stesse disposizioni procedurali e di ricorso della decisione di tassazione violando così i principi applicabili alla procedura nel diritto fiscale.

In merito agli articoli 19 e 20 il TF osserva che l’idea secondo cui una tassazione interna contraria all’accordo amichevole continui a rimanere applicabile ma non esecutiva sarebbe problematica, in particolare se l’importo fiscale in questione fosse già stato pagato. Questo perché l’esclusione dell’esecutività significa, nel senso usuale del termine, solo l’esclusione di una procedura d’esecuzione. Se, tuttavia, un’imposta è già stata pagata sulla base di una decisione passata in giudicato, non sussiste alcun diritto di rimborso fintanto che tale decisione non è stata sospesa. La soluzione che implica una revisione della tassazione sembrerebbe quindi più appropriata. In alternativa, la legge dovrebbe in ogni caso prevedere espressamente il rimborso di un’imposta pagata indebitamente.

Art. 20 Numerosi Cantoni (AG, AI, AR, BL, BS, FR, GR, LU, NE, NW, OW, SH, SO, TG, UR, VS, ZG,

ZH) e la CDCF osservano in maniera analoga (cfr. anche n. 4.2) che una nuova decisione andrebbe a sostituire la decisione emessa ed eventualmente già passata in giudicato. Ovviamente la decisione sostituita non sarebbe più esecutiva. Per contro, se un accordo amichevole venisse attuato in virtù di una nuova decisione contenente solo il calcolo dell’importo da accreditare o da prelevare al contribuente, rimarrebbe applicabile la decisione iniziale. Quest’ultima dovrebbe rimanere eseguibile nella sua totalità; altrimenti si potrebbe effettuare una compensazione con l’importo da accreditare fissato nella decisione di attuazione. L’articolo 20 LECF andrebbe pertanto abrogato. Tali partecipanti alla consultazione si chiedono inoltre se un accordo amichevole possa essere attuabile anche se è contrario a una sentenza del tribunale (federale). Apparentemente, nella giurisprudenza precedente non sarebbe stato chiarito se un accordo amichevole abbia la precedenza su una sentenza giudiziale (di massima istanza). In termini di separazione dei poteri, sarebbe opportuno che un accordo amichevole non si discosti da una sentenza del Tribunale federale.

Anche il Cantone VD propone l’abrogazione dell’articolo 20. A causa della durata della procedura amichevole e del termine di prescrizione assoluto fissato a 15 anni non ritiene opportuno limitare a posteriori l’esecutività di una decisione, anche perché l’articolo 22 LECF prevede interessi di credito.

Il TAF osserva che le questioni relative alle prescrizioni non sono state trattate né nell’avamprogetto né nel rapporto esplicativo. La legge non disciplinerebbe nemmeno ciò che avviene con il credito fiscale nel periodo tra l’entrata in vigore della decisione e la presentazione di una richiesta di procedura amichevole, né menzionerebbe le conseguenze di una possibile sospensione o interruzione della richiesta. Inoltre, il TAF giudica ambigua l’espressione «se riguarda l’oggetto della decisione di attuazione»: significa che la decisione non è più eseguibile dal momento dell’emanazione di una decisione di esecuzione oppure che la sola possibilità di emanare una decisione sull’attuazione di un accordo amichevole ostacoli a priori l’eseguibilità di un credito pubblico?

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