Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/84: Legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF) (finora: Revisione totale della legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione (LCDI)) · 16 pagine

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Procedura di consultazione sulla legge federale concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF)

con le relative conseguenze in materia di imposta preventiva. Ciò corrisponderebbe all’adozione della prassi attualmente seguita dall’AFC in presenza di accordi amichevoli.

Art. 18

Il Cantone VD osserva che né l’avamprogetto né il rapporto esplicativo fissano un termine entro il quale la persona interessata deve agire per concludere eventuali procedure pendenti. Poiché, secondo il rapporto esplicativo, le procedure amichevoli e le procedure interne (di ricorso) si svolgono in parallelo, si potrebbe presumere che dopo la conclusione dell’accordo amichevole si concluda anche la procedura interna e che le soluzioni divergano tra loro. L’autorità fiscale sarebbe quindi obbligata ad applicare l’accordo nonostante la presenza di eventuali sentenze interne. La persona interessata avrebbe eventualmente la possibilità di scegliere tra due diverse soluzioni allo stesso problema, di modo da consentirle di optare per quella più favorevole, anche perché l’articolo 15 LECF non specifica il termine entro il quale la persona interessata è tenuta ad acconsentire all’accordo amichevole.

In relazione agli articoli 18–22, l’IFF-HSG sostiene che l’odierna procedura concernente l’attuazione di un accordo amichevole per il tramite di una revisione della relativa decisione si è dimostrata valida nella pratica. Inoltre, questa procedura tiene conto della ripartizione delle competenze sancita nella Costituzione, poiché sono le autorità di tassazione a procedere all’attuazione. Ciò sarebbe anche il caso con la nuova regolamentazione proposta che introduce la decisione di attuazione, ma questo nuovo strumento non è previsto nella vigente prassi di tassazione. Da un punto di vista legale, la modifica di una tassazione passata in giudicato con una nuova tassazione rappresenterebbe un artificio. Secondo l’IFF-HSG, il diritto attualmente in vigore prevede strumenti sufficienti per modificare una tassazione passata in giudicato, motivo per cui la decisione di attuazione dovrebbe essere applicabile in via sussidiaria soltanto laddove non è stata emessa una tassazione o una decisione preliminare. Inoltre, ritiene opportuno lasciare ai Cantoni la facoltà di decidere se procedere alla rettifica corrispondente per il tramite di una revisione o se accordare un credito d’imposta per periodi fiscali futuri. L’IFF-HSG considera le eventuali rettifiche secondarie un aspetto importante dell’attuazione pratica degli accordi amichevoli. Secondo la giurisprudenza e la prassi, le rettifiche secondarie effettuate al di fuori degli accordi amichevoli concordati comporterebbero conseguenze in materia di imposta preventiva (relazioni tra la casa madre, le filiali e le società associate) o il pagamento di tasse d’emissione (tassa di bollo). Il rimborso dell’imposta preventiva dipenderebbe dalla CDI determinante. Se la rettifica effettuata all’estero in base a prezzi di trasferimento appropriati corrispondesse, secondo l’interpretazione svizzera, al principio di piena concorrenza e se in casi paragonabili fossero stati raggiunti accordi amichevoli con esiti analoghi, le rettifiche secondarie dovrebbero essere applicabili, in particolare per motivi di carattere economico-amministrativo, anche al di fuori degli accordi amichevoli senza generare conseguenze in materia di imposta preventiva o il pagamento di tasse d’emissione.

Art. 19

Per il Cantone VD non è chiaro come applicare congiuntamente gli articoli 18 capoverso 2 e 19 LECF. La formulazione di questo articolo consentirebbe alla persona interessata di scegliere, ancora una volta, la soluzione più vantaggiosa nel caso in cui venga eseguita anche una procedura interna. Ciò è reso possibile dal fatto che la procedura interna non verrebbe sospesa fintantoché è in corso la procedura amichevole. Il Cantone VD interpreta l’articolo 19 nel senso che dovrebbero essere emesse due decisioni: la prima per la tassazione e la seconda per l’attuazione dell’accordo amichevole. In questo modo si garantirebbe che la persona

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